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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1988, n. 201

Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/6/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 agosto 1988, n. 328 (in G.U. 09/08/1988, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1988)
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Testo in vigore dal: 17-6-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ravvisata  la  straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della
regione  Lombardia  ed  in particolare dell'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;
  Vista  la  legge  1›  dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti
straordinarie   per   i   servizi   della  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del Ministero
dei trasporti;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
  Considerato  che  le  indilazionabili esigenze di funzionamento dei
citati   uffici  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione   non   consentono   di  attendere  l'espletamento  delle
procedure  concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870
del  1986,  ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unita'
di personale in tempi estremamente ridotti;
  Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso
alle liste di collocamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio  e  della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti e' autorizzato ad assumere, in via
eccezionale,  200  unita' di personale da destinare agli uffici della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione della regione
Lombardia  da  reclutare con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6,
in  deroga  a  quanto  previsto dalla vigente normativa in materia di
assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico
impiego.