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DECRETO-LEGGE 14 maggio 1988, n. 155

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/05/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1988, n. 271 (in G.U. 16/07/1988, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1990)
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Testo in vigore dal: 8-4-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare talune
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  1982,
n. 470, relative alla completa  attuazione  della  direttiva  CEE  n.
76/160 ed alla disciplina dei limiti in  materia  di  qualita'  delle
acque di balneazione, anche in  base  alle  facolta'  previste  dalla
predetta direttiva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  della  marina
mercantile, dell'ambiente e  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento  della
direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite,  espressi
in  percento  di  quello  di  saturazione  del   parametro   ossigeno
disciolto, di cui  al  punto  11)  dell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con  provvedimento
regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneita' delle
acque alla balneazione, fra 50 e 170. ((2)) 
  2. Il provvedimento regionale di cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'accertamento che il superamento dei  valori  limite,  di  cui  al
punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della  Repubblica
n.  470   del   1982,   dipenda   esclusivamente   da   fenomeni   di
eutrofizzazione. 
  3. La regione, nell'ambito delle proprie  competenze  ed  a  valere
sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta  un  programma  di
sorveglianza  per  la   rilevazione   di   alghe   aventi   possibili
implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al  provvedimento
di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della
sanita', con proprio decreto, adottato di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente. 
  4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione
quando  variazioni   anormali   del   colore   sono   da   attribuire
esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 5 aprile 1990, n. 71, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che  il
termine di cui al comma 1 del presente articolo e'  prorogato  di  un
anno in attesa di una revisione della normativa di  attuazione  della
direttiva CEE n. 76/160.