stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 aprile 1988, n. 157

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, per quanto riguarda l'Apramicina, la Tiamulina, l'Amminosidina solfato, l'Ossibendazolo e l'Albendazolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/05/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  236,  del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi
ammessi  nella  preparazione  degli integratori medicati per mangimi,
destinati  alla  terapia  di  alcune  malattie  degli animali, con le
relative  dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento,
le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo
trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle
carni  e negli altri prodotti di origine animale ed in particolare il
suo  allegato,  cosi'  come  sostituito con decreto 21 novembre 1984,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio 1985 e
modificato  con  decreto  5  marzo  1986,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986;
  Considerato  che  puo'  essere esteso a talune categorie di animali
l'impiego,  a  particolari condizioni, dei principi attivi del gruppo
degli  antibiotici  denominati  Apramicina, Tiamulina ed Amminosidina
solfato;
  Considerato,  inoltre,  che  e'  opportuno  ammettere a particolari
condizioni,  nel  gruppo  degli  antiparassitari,  i  principi attivi
denominati Ossibendazolo ed Albendazolo;
  Sentito  il  Consiglio superiore di sanita', che ha espresso parere
favorevole;
  Sentita  altresi'  la  commissione  tecnica per i mangimi, prevista
dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di
avviso positivo;
  Visto  l'art.  6,  sub  c),  della  legge 22 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  4 agosto 1969, recante norme in materia di
principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati
per  mangimi  e  destinati  alla  terapia  di  alcune  malattie degli
animali,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  al  presente
decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  decimo  comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963
          cosi' recita:
             "Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro
          per  l'agricoltura  e  per le foreste e con il Ministro per
          l'industria,  per il commercio e per l'artigianato, sentito
          il   parere   della  Commissione  di  cui  all'articolo  9,
          stabilisce con proprio decreto:
               a)  quali  siano i principi attivi che sono consentiti
          nella  preparazione  degli  integratori e degli integratori
          medicati per mangimi;
               b)  la  concentrazione  massima  di  ciascuno di detti
          principi   attivi  consentita  negli  integratori  e  negli
          integratori medicati per mangimi;
               c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di
          ciascuno  di  detti  principi attivi consentita nel mangime
          integrato  ed  integrato medicato, in relazione all'impiego
          per le varie specie animali;
               d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori
          medicati  per  mangimi  destinati ai trattamenti collettivi
          per  via  alimentare  e  le  condizioni  cui debbono essere
          subordinati  la  produzione,  la  vendita e l'impiego degli
          stessi e dei mangimi con essi preparati;
               e)  quali  siano  gli  additivi, i prodotti minerali e
          chimico-industriali  consentiti nell'alimentazione animale,
          le  rispettive  caratteristiche, nonche', quando occorrano,
          le   norme   di   impiego,   e   di  confezionamento  e  le
          dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti".
             -  Il  D.M. 4 agosto 1969 dispone in allegato, a seguito
          delle  modifiche apportate dai decreti 21 novembre 1984 e 5
          marzo   1986,   per   le   voci   Tiamulina,  Apramicina  e
          Amminosidina  solfato,  tutte  appartenenti al gruppo degli
          antibiotici, le seguenti condizioni di impiego:



        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----