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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 139

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/05/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 giugno 1988, n. 227 (in G.U. 25/06/1988, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1990)
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Testo in vigore dal: 19-5-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare di due
anni il disposto di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  28  agosto
1987, n. 356,  convertito  dalla  legge  27  ottobre  1987,  n.  436,
riguardante l'elevazione  a  58  anni  del  limite  di  eta'  per  il
collocamento in congedo dei sottufficiali e dei  militari  di  truppa
del Corpo degli agenti di custodia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2  del  decreto-legge
28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27  ottobre  1987,  n.
436, e' prorogato di due anni.((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 18 maggio 1990, n.  118,  convertito  senza  modificazioni,
dalla L. 13 luglio 1990 n. 190 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Il termine di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  3  maggio
1988, n. 139, convertito dalla legge  20  giugno  1988,  n.  227,  e'
differito di due anni."