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DECRETO-LEGGE 22 aprile 1988, n. 128

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/04/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 giugno 1988, n. 209 (in G.U. 18/06/1988, n.142.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1988)
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Testo in vigore dal: 23-4-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine previsto dall'articolo 114 della legge  1›  aprile  1981,  n.
121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli
appartenenti alle Forze di polizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981,
n. 121,  concernente  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza,   prorogato   da  ultimo  dall'articolo  1  del
decreto-legge 27 agosto 1987,  n.  349,  convertito  dalla  legge  23
ottobre 1987, n. 431, e' ulteriormente prorogato di un anno.