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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 03-04-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1988, n. 176 (in G.U. 02/06/1988, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1988)
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Testo in vigore dal: 3-4-1988
al: 1-6-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   erogare
contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di  prevenzione  e
reinserimento dei tossicodipendenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 marzo 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione  economica,  del  tesoro  e  per  gli
affari speciali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. L'erogazione dei contributi di cui al  decreto-legge  22  aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985,  n.  297,  recante  norme  per  la  erogazione  di   contributi
finalizzati  al   sostegno   delle   attivita'   di   prevenzione   e
reinserimento dei tossicodipendenti nonche'  per  la  distruzione  di
sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sequestrate  e  confiscate,  e'
prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi,  da  erogarsi
con le modalita' di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti
dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni  1988,
1989 e 1990. 
  2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis  del  decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 297, e' integrata con un rappresentante  dell'ufficio
del Ministro per gli affari speciali. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e  1990,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1988,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.