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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 febbraio 1988, n. 77

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 18 ottobre 1984 sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/04/1988
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vigente al 10/05/2024
Testo in vigore dal: 1-4-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
   DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984;
  Vista  la  direttiva  della  commissione delle Comunita' europee n.
86/508 del 7 ottobre 1986  recante  il  secondo  adeguamento  tecnico
della  direttiva  n. 77/728/CEE del Consiglio delle Comunita' europee
concernente  il  riavvicinamento  delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e  alla  etichettatura  di  pitture,
vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini;
  Ritenuto  di  dover  modificare  ed integrare il decreto 18 ottobre
1984 in conformita' della citata direttiva n. 86/508/CEE;
  Visti  gli  articoli  3,  6 e 9 della legge 29 maggio 1974, n. 256,
concernente la classificazione e  la  disciplina  dell'imballaggio  e
della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il   decreto  ministeriale  18  ottobre  1984  e'  modificato  come
appresso:
   1)  il  numero di riferimento della norma ISO che figura alla nota
n. 6 dell'allegato I, e' sostituito dal numero ISO 6713-1984;
   2)  il  testo  del  paragrafo 1 dell'allegato II e' sostituito dal
seguente:
"1. Pitture e vernici contenenti piombo.
  L'etichetta  dell'imballaggio di pitture e vernici il cui tenore in
piombo totale determinato conformemente alla  norma  ISO  6503/84  e'
superiore  allo  0,25%  (espresso in peso di metallo) del peso totale
del preparato deve recare una delle seguenti indicazioni:
  'Contiene  piombo.  Non  utilizzare  su  oggetti che possono essere
masticati o succhiati dai bambini'.
  Per  gli imballaggi il cui contenuto e' inferiore a 125 millilitri,
l'indicazione puo' essere la seguente:
  "Attenzione! Contiene piombo".
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  D.M.  18  ottobre  1984  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
          Nota alle premesse:
             Il testo degli articoli 3, 6 e 9 della legge n. 256/1974
          e' il seguente:
             "Art. 3. - Il Ministro per la sanita', di concerto con i
          Ministri per l'interno, per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale,
          procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, ed in conformita' alle direttive
          e ad altri  provvedimenti  delle  Comunita'  europee,  alla
          classificazione  delle sostanze e dei preparati pericolosi,
          basata sulle categorie previste dall'articolo 2".
             "Art.  6.  -  Si  provvedera'  con uno o piu' decreti da
          emanarsi   nei   modi   di   cui   all'articolo   3    alla
          determinazione:
              dei  simboli  e delle indicazioni di pericolo di cui al
          punto 3 dell'articolo 5;
              della  natura  dei  rischi  specifici di cui al punto 4
          dell'articolo 5;
              degli  eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5
          dell'articolo 5.
             I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del
          presente articolo possono contenere  la  fissazione  di  un
          termine  non  superiore  a 12 mesi per lo smaltimento delle
          sostanze e dei  preparati  gia'  immessi  sul  mercato  non
          conformi   nell'imballaggio   e   nell'etichettatura   alle
          disposizioni della presente legge".
             "Art.  9.  - Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte
          non permettano una etichettatura conforme  all'articolo  7,
          comma primo e secondo puo' essere applicata l'etichettatura
          prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.
             Con  decreto del Ministro per la sanita' di concerto con
          i Ministri per l'interno, per l'industria, il  commercio  e
          l'artigianato,  per  il  lavoro e la previdenza sociale, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana,  saranno  stabilite  le  caratteristiche cui deve
          rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente
          comma.
             Con  le  stesse  forme  i Ministri possono stabilire, in
          deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli  imballaggi  di
          sostanze  e preparati non esplosivi ne' tossici non debbano
          essere etichettati ovvero possano esserlo in  modo  diverso
          quando   contengono  quantitativi  di  sostanze  pericolose
          talmente limitati da non comportare alcun  pericolo  per  i
          lavoratori ed i terzi".
             Si ritiene utile riportare anche il testo degli articoli
          5 e 7 della legge n. 256/1974 richiamati negli articoli 6 e
          9 sopra riportati:
             "Art. 5 (come modificato dal D.P.R. 24 novembre 1981, n.
          927).  Le  sostanze  ed  i  preparati  pericolosi   debbono
          riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le
          seguenti indicazioni in lingua italiana:
              1)  il  nome  della  sostanza  o del preparato: il nome
          della sostanza deve figurare sotto una delle  denominazioni
          comprese  nei decreti di classificazione di cui all'art. 3;
          il  nome  del  preparato  deve  essere  accompagnato  dalla
          indicazione  degli  elementi  atti  ad individuarlo in base
          alla classificazione di cui all'art. 3;
              2)  la  provenienza  della  sostanza  o  del preparato:
          devono essere indicati  il  nome  e  la  sede  dell'impresa
          produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;
              3)  I  seguenti  simboli  ed  indicazioni  dei pericoli
          insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
               esplosivo: una bomba che esplode (E);
               comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
               facilmente infiammabile: una fiamma (F);
               tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
               nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
               corrosivo:  la  raffigurazione dell'azione di un acido
          (C);
               irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
               altamente  infiammabile (o estremamente infiammabile):
          una fiamma (F);
               altamente  tossico  (o  molto  tossico): un teschio su
          tibie incrociate (T).
             I  simboli  devono  essere conformi a quelli stabiliti a
          norma dell'art. 6 ed  essere  stampati  in  nero  su  fondo
          giallo-arancione.
              4)   Un  richiamo  a  rischi  specifici  derivanti  dai
          pericoli  di  cui  al  numero  3):  la  natura  dei  rischi
          specifici  che  comporta  la utilizzazione delle sostanze e
          del preparato deve essere indicata con  una  o  piu'  frasi
          tipo  conformi  a quelle stabilite a norma dell'art.  6. Le
          frasi del tipo 'altamente o  estremamente  infiammabile'  o
          'facilmente   infiammabile'  possono  non  essere  indicate
          quando ripetano una indicazione di pericolo  utilizzata  in
          applicazione  del  precedente  numero 3). Non e' necessario
          rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza  se
          il  contenuto  dell'imballaggio  non supera i 125 ml per le
          sostanze irritanti, facilmente infiammabili e  infiammabili
          o  comburenti,  nonche' per le sostanze nocive che non sono
          poste in libera vendita al dettaglio.
              5)  I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione
          delle sostanze e dei preparati pericolosi da  indicare  con
          frasi  tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto
          ministeriale  17  dicembre  1977  e  successive  modifiche.
          Qualora     sia     materialmente    impossibile    apporli
          sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i  consigli
          di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso".
             "Art.  7  (come  sostituito dal D.P.R. 6 giugno 1977, n.
          1147). Quando le indicazioni di cui all'art. 5  si  trovano
          su  una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu'
          lati dell'imballaggio in  modo  da  assicurare  la  lettura
          orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale.
          Le  dimensioni  delle  etichette  devono  corrispondere  ai
          seguenti formati:
 
           Capacita' dell'imballaggio                Formato
                       ---                              --
          Inferiore o pari a 3 1. . . . . . . .  almeno 52 x 74 mm
          Superiore a 3 1 ed inferiore o
            pari a 50 1 . . . . . . . . . . . .  almeno 74 x 105 mm
           Superiore a 50 1 ed inferiore o
             pari a 500 1 . . . . . . . . . . .  almeno 105 x 148 mm
           Superiore a 500 1. . . . . . . . . .  almeno 148 x 210 mm
 
             Ogni  simbolo  deve  occupare  almeno  un  decimo  della
          superficie  della  etichetta  ed  essere   di   almeno   un
          centimetro  quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la
          sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la
          sostanza.
             L'etichetta  non  e'  obbligatoria  quando l'imballaggio
          porti bene in vista le indicazioni  prescritte  secondo  le
          modalita' di cui al comma precedente.
             Le  indicazioni  siano  esse  sull'imballaggio  o  sulla
          etichetta devono essere stampate  a  caratteri  chiaramente
          leggibili  ed  indelebili  in  modo  che i simboli e le sue
          indicazioni dei pericoli,  nonche'  il  richiamo  a  rischi
          specifici, siano bene in vista.
             I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:
               a)  quando,  nel  caso  di  una confezione esterna che
          racchiude uno o  piu'  recipienti  interni,  la  confezione
          esterna  e'  provvista  di  una  etichettatura  conforme ai
          regolamenti  internazionali  relativi  al  trasporto  delle
          sostanze   pericolose  e  l'imballaggio  o  gli  imballaggi
          interni sono provvisti di una etichettatura  conforme  alla
          presente legge;
               b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e'
          provvisto di  una  etichettatura  conforme  ai  regolamenti
          internazionali   relativi   al   trasporto  delle  sostanze
          pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente
          legge.
             In  luogo  dell'etichettatura conforme alle disposizioni
          internazionali per il trasporto delle sostanze  pericolose,
          e'  consentita  l'etichettatura  conforme alle disposizioni
          nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal
          territorio nazionale".