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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1987, n. 555

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986.

note: Entrata in vigore: 4/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1990)
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Testo in vigore dal:  4-2-1988 al: 17-4-1988
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Art. 1


L'allegato al presente decreto sostituisce ed integra ogni disposizione contenuta nell'allegato I del decreto ministeriale 3 dicembre
1985.
In tale nuovo allegato vengono individuate:
dal contrassegno (*), riportato sul margine sinistro, le sostanze per le quali sono stati modificati la designazione, il numero del CAS, la classificazione e l'etichettatura;
dal contrassegno (**) le nuove sostanze che sono state inserite per la prima volta.
All'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 è aggiunta le seguente frase:
S 53: evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

AVVERTENZA. - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarela lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.M. 3 dicembre 1985 è stato pubblicato nel suppl.
ord. n. 2 all Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985.
- Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 256/1974 è il seguente:
"Art. 3. - Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la prevedenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'art. 2".
"Art. 6. - Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'art. 3 alla determinazione:
dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'art. 5;
della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'art. 5.
Degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'art. 5.
I decreti previsti dall'art. 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge".