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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1987, n. 555

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986.

note: Entrata in vigore: 4/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1990)
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Testo in vigore dal: 18-4-1988
aggiornamenti all'articolo
  Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985; 
  Vista la direttiva della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
86/431/CEE del 24 giugno 1986 che  adegua  al  progresso  tecnico  la
direttiva 67/548 del Consiglio concernente il  riavvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
alla  classificazione,  all'imballaggio  ed  all'etichettatura  delle
sostanze pericolose; 
  Ritenuto di dover modificare ed integrare il decreto ministeriale 3
dicembre 1985 in conformita' della citata direttiva n. 86/431/CEE; 
  Visti gli articoli 3 e 6  della  legge  29  maggio  1974,  n.  256,
concernente  la  classificazione  e  disciplina  dell'imballaggio   e
dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; 
  Di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  L'allegato  al  presente  decreto  sostituisce  ed   integra   ogni
disposizione contenuta nell'allegato I  del  decreto  ministeriale  3
dicembre 1985. 
  In tale nuovo allegato vengono individuate: 
    dal contrassegno (*), riportato sul margine sinistro, le sostanze
per le quali sono stati modificati la  designazione,  il  numero  del
CAS, la classificazione e l'etichettatura; 
    dal contrassegno (**) le nuove sostanze che sono  state  inserite
per la prima volta. ((1)) 
  All'allegato  IV  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  1985  e'
aggiunta le seguente frase: 
    S 53: evitare  l'esposizione  -  procurarsi  speciali  istruzioni
prima dell'uso. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'Avviso di Rettifica in G.U.  18/4/1988  n.  90  ha  disposto  che
"vengono individuate dal contrassegno (**), cioe' da  due  asterischi
riportati sul margine sinistro, le sostanze per le quali  sono  stati
modificati la designazione, il numero del CAS, la  classificazione  e
l'etichettatura; 
  mentre vengono  individuate  dal  contrassegno  (*),  cioe'  da  un
asterisco riportato sul margine sinistro, le nuove sostanze che  sono
state inserite per la prima volta."