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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 1987, n. 508

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1988)
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Testo in vigore dal: 15-12-1987
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Vista  la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante
l'accesso  alla  professione  di trasportatore di merci su strada nel
settore  dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare
l'art.  3,  ai  sensi  del  quale  le  persone  fisiche o imprese che
desiderano  esercitare  la  professione  di trasportatore di merci su
strada devono:
    a) essere onorabili;
    b) possedere l'adeguata capacita' finanziaria;
    c) soddisfare al requisito della capacita' professionale;
    Visto  l'art.  11,  secondo  comma,  del decreto-legge 6 febbraio
1987,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 marzo
1987, n. 132;
    Considerato  che  in  attuazione  delle  disposizioni di cui alla
predetta  direttiva  CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo
degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi, le imprese
richiedenti   l'iscrizione  devono  dimostrare  anche  di  essere  in
possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Col  presente decreto si da' attuazione alle disposizioni contenute
nella  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12
novembre    1974,   riguardanti   l'accesso   alla   professione   di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali.
  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese
individuali  e  societarie  che  esercitano  l'attivita' di trasporto
merci  su  strada  con  veicoli  di portata utile non superiore a 3,5
tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.
  Le  disposizioni non si applicano altresi' alle imprese individuali
e  societarie  che  esercitano,  in  ambito nazionale, l'attivita' di
trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
    autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
    veicoli  attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla
compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;
    veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo
scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
  Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le
norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -  La  direttiva  CEE n. 561/74 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.
            - Il decreto-legge n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti
          in   materia  di  autotrasporto  di  cose  e  di  sicurezza
          stradale",  il  cui  testo,  coordinato  con  la  legge  di
          conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  n.  89,  del  16  aprile  1987. Il comma 2
          dell'art.  11  di  detto  decreto  cosi'  recita: "2. Nello
          stesso  termine  [entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  legge  di  conversione,  prevista per il
          giorno  stesso della sua pubblicazione, e cioe' il 6 aprile
          1987],  con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni
          attuative   del   regolamento   CEE  n.  3820/85,  relativo
          all'amministrazione  di alcune norme in materia sociale nel
          settore  dei  trasporti  su  strada,  nonche'  le  norme di
          attuazione   della   direttiva   CEE   n.  561/74  relativa
          all'accesso alla professione di autotrasportatore.

          Note all'art. 1:
            -  Per  la  direttiva  CEE n. 561/1974 si veda nelle note
          alle premesse.
            -   Il   testo  dell'art.  13  della  legge  n.  298/1974
          (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di
          cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
          i trasporti di merci su strada) e' il seguente:
            "Art.  13  (Requisiti  e  condizioni).  I  requisiti e le
          condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
              1)  avere  la  cittadinanza  italiana per i titolari di
          imprese  individuali,  salvo quanto previsto dal successivo
          art. 14;
              2)   avere   la  disponibilita'  di  mezzi  tecnici  ed
          economici adeguati all'attivita' da svolgere.
              Con  il  regolamento di esecuzione saranno stabilite le
          misure  minime  dei  predetti  mezzi  e  le quote di libera
          proprieta'  degli  stessi  giudicate  necessarie per i vari
          gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
              Coloro  che  sono  qualificati  artigiani a norma della
          legge  25  luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di
          fornire  la  prova  del  possesso  dei  requisiti di cui al
          presente n. 2);
              3) essere iscritto alla camera di commercio, industria,
          artigianato    ed    agricoltura,    per   l'attivita'   di
          autotrasporto di cose per conto di terzi;
              4)  aver  stipulato  contratto  di assicurazione per la
          responsabilita'    civile    dipendente    dall'uso   degli
          autoveicoli  e  per i danni alle cose da trasportare, con i
          massimali  prescritti  nel  regolamento  di esecuzione, che
          comunque  non possono essere inferiori a quelli previsti in
          altre disposizioni legislative in vigore;
              5)  aver  ottemperato alle norme di legge in materie di
          previdenza   ed   assicurazioni   sociali   per   i  propri
          dipendenti;
              6)  essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi
          delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
          di    impresa   o   avere   presentato   la   dichiarazione
          relativamente a tale reddito;
              7)  non aver riportato condanne a pene che importino la
          interdizione   da   una   professione   o   da   un'arte  o
          l'incapacita'   ad   esercitare   uffici  direttivi  presso
          qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
          a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
              Per  i  titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad
          esercitare  uffici  direttivi  non  impedisce  l'iscrizione
          nell'albo;
              8)  non  aver  in  corso  procedura  di fallimento, ne'
          essere  stato  soggetto a procedura fallimentare, salvo che
          sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
          seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
              I  requisiti  e  le condizioni di cui ai numeri 7) e 8)
          devono essere posseduti:
                a)  quando  si  tratta  di  impresa  individuale, dal
          titolare   di   essa   e,   quando  questi  abbia  preposto
          all'esercizio  dell'impresa  o  di un ramo di essa o di una
          sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
                b)  quando si tratta di societa', da tutti i soci per
          la  societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per
          la  societa'  in  accomandita  semplice o per azioni; dagli
          amministratori per ogni altro tipo di societa'.
                La   prova   del   possesso  dei  requisiti  e  delle
          condizioni  di  cui  ai  numeri  3),  7)  e  8) deve essere
          fornita,  mediante  le  necessarie  certificazioni all'atto
          della   presentazione   della  domanda  di  iscrizione;  il
          possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto
          di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
                La   prova   del   possesso  dei  requisiti  e  delle
          condizioni  di  cui ai numeri 2) 4) e 5) e della condizione
          di cui al n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro
          90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
                I  termini  di  cui  al precedente comma possono, per
          giustificati  motivi,  essere  prorogati  di  non  oltre 60
          giorni dal comitato provinciale competente.
                Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di
          cui  alla  presente  legge  e  non si sia data la prova del
          possesso  di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al
          primo  comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un
          elenco  separato.  Per  coloro  i  quali,  pur possedendo i
          requisiti  e  le  condizioni  di  cui al presente articolo,
          abbiano  in corso procedimenti penali in cui sia stata gia'
          pronunciata  una  sentenza  di  condanna  ad  una  pena che
          importi  l'interdizione  da  una professione o da un'arte o
          l'incapacita'   ad   esercitare   uffici  direttivi  presso
          qualsiasi  impresa,  l'iscrizione all'albo e' rilasciata in
          via  provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del
          precedente n. 7).
                Coloro  i  quali,  nei  termini  stabiliti  dai commi
          precedenti,  non forniscano le prove richieste sono esclusi
          dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".