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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1987, n. 454

Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal:  20-11-1987 al: 31-12-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, recante misure della legislazione valutaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;
Visti i pareri espressi in data 16 settembre 1987 dalle commissioni riunite 2ª e 6ª del Senato della Repubblica ed in data 17 settembre 1987 dalle sommissioni permanenti II e III della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1987;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Residenti e non residenti
1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
d) persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;
d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.
3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.
4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.
5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.
6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.
7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (revisione della legislazione valutaria) è il seguente:
"Art. 1. - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire Finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura.
Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti.
Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti:
b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro:
c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;
d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti - in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste:
e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;
f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal Fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;
g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;
h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il Prefetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;
i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;
l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;
m) riordinamento e razionalizzazione in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;
n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;
o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.
2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.
4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi".