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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 371

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 449 (in G.U. 03/11/1987, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988)
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Testo in vigore dal: 4-8-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi   intesi   ad   assicurare   l'adeguamento  strutturale  e
funzionale  degli  immobili destinati a musei, archivi e biblioteche,
al  fine  di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalita',
nonche'  di  partecipare  alle  celebrazioni del XXX anniversario del
Festival dei Due Mondi di Spoleto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  di  concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di
cui  non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la
realizzazione   di   un  programma  di  interventi  urgenti  volto  a
garantire:
    a)  l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali
e  di  enti  pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle
aree  archeologiche  e  delle  altre  sedi  del  Ministero per i beni
culturali   e  ambientali,  che  puo'  comprendere,  ove  necessario,
l'installazione   e   l'adeguamento  di  impianti  tecnologici  e  di
sicurezza; ((2))
    b)  il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in
particolari   condizioni  di  precarieta'  statica  e  funzionale  di
interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonche'
il  restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e
librario;
    c)  il  restauro  conservativo  e il consolidamento di edifici in
particolari  condizioni  di  precarieta'  statica  e  funzionale e il
restauro  dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico,
di  proprieta'  di  privati,  fondazioni  ed  associazioni legalmente
riconosciute;
    d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e
storico,  anche  mediante  l'esproprio  e  l'esercizio del diritto di
prelazione;
    e)  la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi
centrali,  degli  istituti  centrali  e  degli  organi periferici del
Ministero   per   i   beni   culturali   e  ambientali  ivi  compresa
l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  8-28 luglio 1988, n. 921
(G.U.  1a  s.s.  3/8/1988,  n.  31),  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della lett. a), del presente articolo, nella parte in
cui si riferisce a " musei e biblioteche di enti locali ".