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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  28-10-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aggiornamento degli organici del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e pena, nonché a talune indifferibili modifiche del trattamento economico accessorio spettante allo stesso personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Revisione degli organici del personale civile
degli istituti di prevenzione e pena
1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, è incrementata di numero
((200 unità))
.
2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata di numero 20 unità.
((I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1 gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1 novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento))
.
3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero
((250 unità))
e di numero 210 unità.