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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1987, n. 340

Disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1988)
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Testo in vigore dal:  15-8-1987 al: 13-10-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare, nell'anno scolastico 1986-1987, l'effettuazione degli scrutini e degli esami in quegli istituti e scuole presso i quali si sono verificate eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, abbiano pregiudicato il diritto degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, in condizioni di parità rispetto a coloro che sono stati tempestivamente valutati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami, nei casi di mancato completamento degli adempimenti prescritti, sono ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro il 17 giugno 1987.
2. Alle operazioni di scrutinio non effettuate o non completate alla data del 15 giugno 1987, provvede, sulla base degli atti della scuola, il capo di istituto o un suo delegato o, in mancanza, assenza o impedimento del capo di istituto medesimo, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal provveditore agli studi, con la collaborazione, ove possibile, degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche in assenza degli scrutini trimestrali o quadrimestrali.
3. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il provveditore agli studi ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.
4. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse, facendo ricorso anche alla nomina di esperti esterni alla scuola. L'integrale composizione delle commissioni stesse è comunque necessaria dall'inizio delle valutazioni delle prove scritte.
5. Per gli esami diversi da quelli previsti nel comma 4, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.
6. Le norme di cui al comma 2 si applicano anche per lo svolgimento degli scrutini delle classi non terminali nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
7. Restano fermi gli effetti di tutte le operazioni di scrutinio comunque già compiute alla data del 15 giugno 1987.
8. Le norme di cui al presente decreto hanno effetto limitatamente all'anno scolastico 1986-87.
9. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, ivi compreso quello eventualmente relativo agli esperti esterni ed ai supplenti temporanei, si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987.