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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 326

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 403 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1989)
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Testo in vigore dal: 1-7-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  revisione  delle  aliquote  dell'imposta sugli
spettacoli  per  i settori sportivo e cinematografico, per assicurare
la   continuita'   della   riscossione   delle   imposte   dirette  e
dell'attivita'  di  alcuni  uffici  finanziari, per il rilascio dello
scontrino  fiscale,  nonche'  norme per il differimento di termini in
materia tributaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  numero  2  della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei
quali si tengano o meno scommesse:


sui corrispettivi netti. . . . . . . . . . . . . . . .  4 per cento"

  2.  Sono  abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre
1975,  n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonche'
il  primo  comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.
887.
  3.  Indipendentemente  dal  loro ammontare, sui corrispettivi degli
spettacoli  sportivi  indicati  al  comma  1, e' dovuta l'imposta sul
valore aggiunto nella misura del 9 per cento.
  4.  L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui
al  numero  1  della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e' stabilita nella misura dell'8
per cento.
  4-bis. Dal 1 luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli
di  cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura
dell'8 per cento dei corrispettivi netti.
  4-ter.  Dal 1 luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli
di  cui  al  numero 4) della suddetta tariffa e' fissata nella misura
del 4 per cento dei corrispettivi netti.
  4-quater.  Le  aliquote modificate dal presente articolo restano in
vigore sino al 30 giugno 1989. ((3))
  4-quinquies.  Il  comma 1 del presente articolo si applica anche ai
corrispettivi   derivanti   dagli  spettacoli  sportivi  relativi  ai
campionati mondiali di calcio del 1990.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 30 giugno 1989, n.245 convertito, con modificazioni, dalla
L.  4 agosto 1989, n. 288 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il
termine  del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-quater,
del   decreto-legge   4   agosto   1987,   n.  326,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 403, in materia di
aliquote  di  imposta  sugli  spettacoli, e' prorogato al 31 dicembre
1989".