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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1987, n. 308

Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.

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Testo in vigore dal: 15-8-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n.
195,  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
517;
  Visto  in  particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065,  recante il regolamento di esecuzione della
citata  legge  n.  1096,  modificato con decreti del Presidente della
Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27;
  Vista  la  direttiva n. 85/38/CEE della commissione del 14 dicembre
1984,  con  la  quale sono stati modificati gli allegati I e II della
direttiva  n.  66/401/CEE  del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
  Vista  la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966,
concernente  la  commercializzazione  delle sementi e cereali, ed, in
particolare,  l'art. 5 che da' facolta' agli Stati membri di fissare,
per  quanto  riguarda  le  condizioni previste dagli allegati I e II,
delle  condizioni  supplementari  piu'  rigide  per la certificazione
delle sementi di produzione nazionale;
  Ritenuto   che,   in   relazione   alle   menzionate   disposizioni
comunitarie,  occorre far luogo a modifiche del citato regolamento di
esecuzione  della  anzidetta  legge  n. 1096/1971 ed, in particolare,
agli  allegati  VI  e VII del dianzi precitato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  27/1984  nonche',  a  fronte  della migliorata
situazione  del  settore  sementiero risicolo, all'adozione di misure
piu' restrittive per quanto attiene alla certificazione delle sementi
di riso con ulteriori modifiche agli allegati VI e VII;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                           Articolo unico

  Gli  allegati  VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25
novembre  1971,  n.  1096,  modificata dalla legge 20 aprile 1976, n.
195,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n.  1065,  e  modificato  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  1  ottobre  1981,  n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27, sono
modificati, alle lettere e numeri sottoindicati, come segue:

  ALLEGATO VI - Lettera C - Foraggere.
  I Sementi certificate:
    1)  Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in
grado  sufficiente.  Le  sementi  delle  specie  sottoelencate devono
rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.
  La  purezza minima varietale deve essere pari a: Poa pratensis 98%;
Pisum  sativum, Vicia faba, Brassica napa var. Napobrassica, Brassica
oleracea  conv.  acephala: sementi certificate di prima riproduzione:
99%,sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.
  La  purezza  minima varietale e controllata principalmente all'atto
di  ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite
nell'allegato VII B - foraggere.
  II Sementi di base:
    Fatte   salve   le  disposizioni  qui  di  seguito  indicate,  le
condizioni  di  cui alla sezione I del presente allegato si applicano
alle sementi di base:
      1)   Le   sementi   di   Pisum  sativum,  Brassica  napus  var.
Napobrassica,  Brassica  oleracea  conv. acephala, Vicia faba e delle
varieta'  di  Poa  pratensis  devono rispondere alle seguenti norme e
altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.
    La   purezza   minima  varietale  e'  controllata  principalmente
all'atto  di  ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni
stabilite nell'allegato VII B - foraggere.
  ALLEGATO  VI  -  III Tavola E - Condizioni cui devono sottostare le
sementi di colture erbacee di pieno campo B cereali A/Tavola:


                                                          Contenuto
                                                           massimo
                                                     di grani rossi
                                                              -
Oryza sativa:

sementi di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
sementi di I riproduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3
sementi di II riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5

  ALLEGATO VI - Tavola F B - Foraggere.
  1) I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili
con  la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata
ed  il  campo  di  produzione  deve essere sufficientemente esente da
piante provenienti dalla coltura precedente.
  2)  La  coltura  deve  essere conforme alle norme seguenti relative
alla  distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una
impollinazione estranea indesiderabile:


=====================================================================
                          Coltura                         | Distanza
                                                            minima
=====================================================================
Brassica spp:                                             |
---------------------------------------------------------------------
per    la    produzione    di    sementi    di    base    |   m   400
---------------------------------------------------------------------
per    la    produzione    di    sementi    certificate   |   m   200
---------------------------------------------------------------------
Specie o varieta' diverse da:                             |
---------------------------------------------------------------------
Brassica spp, Pisuin sativum, Poa pratensis:              |
---------------------------------------------------------------------
per la produzione di sementi destinate alla               |
riproduzione,     campi     fino     a     2     Ha       |    m  200
---------------------------------------------------------------------
per la produzione di sementi destinate alla               |
riproduzione,     campi     fino     a     2     Ha       |    m  100
---------------------------------------------------------------------
per la produzione di sementi destinate alla               |
produzione   di  piante  foraggere,  campi  fino  a  2  Ha|    m  100
---------------------------------------------------------------------
per la produzione di sementi destinate alla               |
produzione di piante foraggere, campi superiori a 2       |
Ha                                                        |    m 50

  Queste   distanze  possono  non  essere  osservate  se  esiste  una
protezione     sufficiente     contro     qualsiasi    impollinazione
indesiderabile.
  4)  La  coltura  deve  presentare  identita' e purezza varietale in
grado sufficiente.
  In  particolare  le  colture  diverse  da quelle della specie Pisum
sativum,  Vicia  faba,  Brassica  napus  var.  Napobrassica, Brassica
oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:
    Il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile
come non conforme alla varieta' non deve superare:
      1 per m 30 per la produzione di sementi di base;
      1 per m 10 per la produzione di sementi certificate.
    Nel  caso  delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus
var.  Napobrassica,  Brassica oleracea conv. acephala viene applicata
la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4).
  Nel  caso  di  Poa  pratensis  il numero delle piante della coltura
manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve
superare:
    1 per m 20 per la produzione di sementi di base;
    4  per  m  10 per la produzione di sementi certificate, tuttavia,
nel  caso  di  varieta'  classificate  ufficialmente  come  "varieta'
apomittiche  monoclonali"  secondo  procedure  approvate un numero di
piante  riconoscibili  come  non  conformi  alla varieta' che non sia
superiore  a  6  per m 10 puo' essere considerato corrispondente alle
norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 giugno 1987

                               COSSIGA

                              FANFANI,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                              PANDOLFI,  Ministro  dell'agricoltura e
                                delle foreste
                              GORIA, Ministro del tesoro
                              PIGA, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1987
  Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 8