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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1987, n. 278

Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2001)
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Testo in vigore dal: 30-7-1987
al: 11-6-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  12  della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, il quale
dispone  che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, siano fusi in un unico
organo,  avente  natura di ente pubblico economico, l'istituto per le
ricerche  e  le  informazioni  di  mercato  e la valorizzazione della
produzione  agricola  (IRVAM)  e  l'istituto  di tecnica e propaganda
agraria (ITPA);
  Visto  l'art.  4, comma 2, lettera g), della legge 8 novembre 1986,
n.  752, il quale prevede, fra l'altro, lo sviluppo dell'informazione
in agricoltura;
  Vista  la  deliberazione  in  data  20  giugno  1986 dell'assemblea
straordinaria  dei  soci  dell'IRVAM e la lettera in data 27 novembre
1986 del commissario straordinario dell'ITPA, che prendono atto della
disposta fusione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 1987;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Dalla data del presente decreto, l'istituto per le ricerche e le
informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola
(IRVAM)  e  l'istituto di tecnica e di propaganda agraria (ITPA) sono
fusi  nell'Istituto  per  studi,  ricerche e informazioni sul mercato
agricolo  (ISMEA),  ente  economico  con  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico, avente sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  2. I rapporti giuridici attivi e passivi, i diritti e gli obblighi,
a  qualsiasi  titolo  facenti  capo  ai  soppressi IRVAM e ITPA, sono
assunti  dal  costituito  ISMEA, al quale e' attribuito il contributo
straordinario  di  cui  all'art. 12, comma 6, della legge 28 febbraio
1986, n. 41.