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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 157

Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal: 13-5-1987
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 1 dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il
finanziamento   triennale   degli   interventi    straordinari    nel
Mezzogiorno; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775,  recante  "Norme
urgenti  per  la  prosecuzione  dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno"; 
  Vista la legge 1 marzo 1986,  n.  64,  riguardante  la  "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata legge 1 marzo  1986,  n.
64, che  detta  norme  per  l'emanazione  di  direttive  regolanti  i
trasferimenti e la liquidazione delle opere  e  dell'attivita'  della
cessata Cassa per il Mezzogiorno; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1984  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 14  febbraio  1985)  di  approvazione  del  piano
concernente i completamenti ed  i  trasferimenti  delle  opere  della
cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge n.  775/1984  e
relativa dotazione finanziaria; 
  Vista la deliberazione 10 luglio 1985  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 dei 5 agosto 1985) con la quale e'  stato  approvato
il programma triennale di intervento 1985-1987 del Mezzogiorno ed  e'
stata, tra l'altro, prevista una ulteriore  assegnazione  finanziaria
al citato piano dei completamenti; 
  Vista la delibera 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 28 febbraio 1987)  di  approvazione  del
primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo
del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge
n. 64/1986, che ha provveduto all'accantonamento di uno  stanziamento
di 6.050 miliardi per il piano dei completamenti e trasferimenti  per
il triennio 1987-1989 ed ha acquisito nel proprio ambito le opere  di
cui all'ex progetto speciale ricerca  scientifica  e  relativi  mezzi
finanziari pari a 45 miliardi  di  lire,  nonche',  opere  per  873,3
miliardi di lire, ai sensi dell'art. 5, comma 3,  lettera  b),  della
citata legge n. 64/1986; 
  Vista la relazione presentata con nota n. 53/GAB del 19 marzo 1987,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n.  64/1986  dal  Ministro
per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno  sull'attivita'  di
completamento di trasferimento e di liquidazione; 
  Viste  le  proposte,  con  la  relativa  specifica  documentazione,
formulate  dal  Ministro  per   gli   interventi   straordinari   nel
Mezzogiorno  in  merito  alle  opere  da  trasferire,  a  quelle   da
completare ed a  quelle  da  revocare  nonche'  sui  criteri  per  la
liquidazione delle residue  attivita'  della  cessata  Cassa  per  il
Mezzogiorno; 
  Visto il parere  del  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni
meridionali espresso nella seduta del 6 aprile 1987; 
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno; 
 
                              Delibera: 
 
  1. CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' DELLA
CESSATA CASSA PER IL  MEZZOGIORNO,  DELLE  GESTIONI  COMMISSARIALI  E
DELL'AGENZIA. 
  L'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del   Mezzogiorno
provvedera', a mezzo della  gestione  separata,  istituita  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64,  all'immediato
trasferimento agli enti competenti per legge: 
    1.1. Di tutte le opere gia' ultimate e/o collaudate dalla cessata
Cassa per il Mezzogiorno e dalla  successiva  gestione  commissariale
che,  alla  data  della  presente  delibera,  non  risultino   ancora
trasferite, con i relativi mezzi finanziari. 
  1.2. Di tutte le opere in corso di  esecuzione  -  in  concessione,
affidamento o gestione diretta - per  le  quali,  alla  data  del  28
febbraio 1987,  risulta  anticipato  od  erogato  non  piu'  dell'80%
dell'importo, a qualsiasi titolo complessivamente impegnato. 
  1.3. Di tutte  le  opere  approvate  dalla  cessata  Cassa  per  il
Mezzogiorno e dalle  gestioni  successive  i  cui  lavori  principali
risultino in corso di appalto ovvero per i quali non sia stata ancora
bandita la gara di appalto. 
  1.4.  Di  tutte  le  opere  per  le  quali  siano  stati   disposti
finanziamenti integrativi per estendimenti funzionali, qualunque  sia
la percentuale di realizzazione dei lavori di cui al  progetto  base,
ivi comprese le opere afferenti il porto-canale di  Cagliari  il  cui
completamento funzionale  e'  gia'  stato  previsto  nell'ambito  del
contratto stipulato con la BEI. 
  1.5. Di tutte le opere previste nel piano  dei  completamenti  gia'
approvato con delibera del 20 dicembre 1984 ai sensi della  legge  n.
775/84 per le quali non e' intervenuta delibera  di  approvazione  da
parte dell'Agenzia o dei soggetti cui essa e' subentrata. 
  L'Agenzia trasmettera' al Ministro per gli interventi  straordinari
nel Mezzogiorno, trimestralmente, la situazione dell'attivita' svolta
in merito ai sopracitati trasferimenti. 
  In caso di ritardi nel trasferimento,  non  motivati,  il  Ministro
vigilante potra' adottare idonee procedure sostitutive. 
  2. CRITERI PER IL COMPLETAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE CON
AVANZAMENTO LAVORI ALLO STATO FINALE. 
  L'Agenzia,  a  mezzo  della  gestione   separata,   provvedera'   a
completare i lavori, senza alcun estendimento, di tutte le  opere  in
corso di esecuzione - in concessione, affidamento o gestione  diretta
- per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulti anticipato od
erogato  piu'  dell'80%  dell'importo  complessivamente  impegnato  a
qualsiasi titolo. 
  Ad ultimazione e collaudo  effettuato,  l'Agenzia,  a  mezzo  della
gestione separata, ne curera' il trasferimento agli  enti  competenti
per legge. 
  3. DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PUNTI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 E 1.5. 
  3.1. Per  le  opere  da  eseguire  in  concessione,  affidamento  o
gestione diretta, che  alla  data  del  28  febbraio  1987  risultino
approvate ma le cui gare di appalto  relative  ai  lavori  principali
risultino non ancora  bandite,  l'Agenzia  provvedera'  all'immediato
trasferimento delle competenze. 
  Per le opere approvate e da eseguire in gestione diretta ma le  cui
gare di appalto alla predetta data del  28  febbraio  1987  risultino
gia' bandite o in corso di espletamento, si  provvedera',  prima  del
trasferimento delle competenze, alla formale aggiudicazione da  parte
dell'Agenzia, senza alcuna interruzione  del  procedimento  di  gara,
qualunque sia il metodo di appalto prescelto. 
  I soggetti ai quali dovranno trasferirsi le competenze ad  eseguire
le opere dovranno essere gli  stessi  titolari  delle  concessioni  o
affidamenti. 
  Di tali trasferimenti dovra' darsi  preventiva  comunicazione  alla
regione competente ed avranno  effetto,  qualora  la  regione,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  comunicazione,  non  abbia  formulato
motivate proposte diverse. 
  Per le opere eseguite in gestione diretta dovra' sempre  acquisirsi
da parte dell'Agenzia  il  preventivo  assenso  della  regione  circa
l'ente destinatario del trasferimento. 
  L'Agenzia stipulera', con l'ente come sopra  individuato,  apposito
atto di trasferimento, con il  quale  verranno  trasferite  tutte  le
competenze e le attivita' gia' esercitate dalla cessata Cassa per  il
Mezzogiorno e dai soggetti ad essa  subentrati  fino  alla  data  del
trasferimento. 
  3.2. Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento verra'
destinata  all'ente  designato  la  piena  titolarieta'   dei   mezzi
finanziari necessari alla conduzione ed alla  successiva  conclusione
della specifica opera. 
  I mezzi finanziari verranno resi disponibili all'ente designato con
rate e modalita' che saranno dall'Agenzia stabilite in modo  tale  da
assicurare all'ente stesso la liquidita' necessaria per  fare  fronte
con tempestivita' alle esigenze di cassa senza incorrere in  oneri  o
turbative per ritardati pagamenti. 
  I  mezzi  finanziari  da  riservare  per  ciascuna  opera   saranno
costituiti da due poste, A e B, cosi' determinate: 
 
  A - Importo unico a  corpo  fisso  ed  invariabile  per  concludere
l'opera secondo quanto risultante all'atto del trasferimento. 
  Tale importo sara' determinato dalla sommatoria  dei  seguenti  tre
addendi: 
    saldo  disponibile  alla  data  del  trasferimento,   fino   alla
concorrenza del 100% dell'importo impegnato, al  netto  di  eventuali
disponibilita'  per  imprevisti.  Verranno  considerate   nel   saldo
disponibile le somme accreditate in conto anticipazione e non  ancora
rendicontate; 
    importo presunto (in quanto non compreso nel saldo disponibile di
cui sopra) degli oneri di eventuale revisione prezzi stimati  per  la
durata residua delle concessioni, appalti e  contratti,  stipulati  o
stipulandi.   Detto   importo    verra'    deliberato    dall'Agenzia
contestualmente all'approvazione dell'atto di trasferimento; 
    importo relativo a perizie di variante e/o suppletive  necessarie
alla  conclusione  dell'opera  senza  alcun   estendimento   rispetto
all'originario oggetto  progettuale,  pervenute  alla  Cassa  per  il
Mezzogiorno, al Commissario di Governo o all'Agenzia per lo  sviluppo
del Mezzogiorno, entro la data del 28 febbraio 1987. 
  L'Agenzia esaminera' le perizie  in  linea  tecnica  ed  economica,
provvedendo all'impegno delle somme riconosciute necessarie. 
  B - Un importo pari al 7% (sette per cento) della somma della posta
A, sopra definita. 
  Tale posta potra' essere adoperata e impegnata dall'ente  designato
esclusivamente per fare fronte a: 
    maggiori quantita' di lavori e/o forniture emergenti dopo la data
di  trasferimento,  senza  alcun  estendimento  della  configurazione
progettuale risultante all'atto del trasferimento stesso; 
    danni di forza maggiore; 
    maggiori  costi  di  lavori  e/o  forniture  affidate   dopo   il
trasferimento e risultanti da confronti concorrenziali di mercato; 
    maggiori  oneri  per  espropriazioni,   occupazioni   temporanee,
canoni, indennizzi e simili; 
    esiti di contenzioso contrattuale amministrativo o espropriativo. 
  L'ente, assunta in base all'atto di trasferimento  la  titolarieta'
ad  eseguire  l'opera,   provvedera',   nell'ambito   delle   proprie
responsabilita', a dare  seguito  ad  ogni  autonoma  iniziativa  per
pervenire alla completa realizzazione dell'opera stessa,  cosi'  come
risultante dagli elementi progettuali all'atto del trasferimento. 
  L'ente agira' nel pieno rispetto  di  tutte  le  leggi  generali  e
specifiche che regolano l'esecuzione delle opere  pubbliche  ed  alla
cui osservanza l'ente stesso e' tenuto. 
  Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici che saranno  posti
in essere dall'ente, saranno soggetti  alle  procedure  di  controllo
degli organismi che per legge e/o statuto sono preposti al  controllo
degli atti di ciascun ente convenzionato. 
  3.3. Contenuti dell'atto di trasferimento. 
  L'atto di trasferimento che verra' stipulato  dall'Agenzia  dovra',
fra l'altro, indicare quanto segue: 
    3.3.1. Importo in lire correnti gia' erogato od  anticipato  fino
alla  data  di  trasferimento  a  carico   dell'importo   complessivo
impegnato alla  stessa  data,  per  la  specifica  opera  oggetto  di
trasferimento. 
  3.3.2. Importo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, valutato come
sopra specificato,  necessario  per  l'esecuzione  e  la  conclusione
dell'opera oggetto di trasferimento, nella configurazione progettuale
risultante alla data di trasferimento,  al  netto  dell'importo  gia'
erogato od anticipato. 
  L'importo sara' comprensivo di ogni onere e spesa che  a  qualunque
titolo potra' risultare occorrente a dare pieno compimento all'opera,
come prevista in progetto, ed includera', fra l'altro, ogni onere per
lievitazione  prezzi,  per   esiti   di   contenzioso   contrattuale,
amministrativo od espropriativo, per spese generali, per imprevisti. 
  3.3.3.  Specificazione  che  ogni  eventuale  eccedenza  di   spesa
rispetto  all'importo  risultante  nell'atto,  per  qualsiasi  motivo
determinatasi, sara' a carico all'ente che vi fara' fronte con  mezzi
finanziari reperiti a sua cura ed onere. 
  3.3.4. Modalita' di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con
precisazione che, qualunque sia la cadenza delle rate,  la  penultima
rata  non  potra'  essere  inferiore  al  dieci   per   cento   (10%)
dell'importo risultante dalla somma degli importi  di  cui  ai  punti
3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra. Essa verra' erogata dietro certificazione
che l'oggetto dell'atto di trasferimento e' ultimato e collaudato  in
ogni sua parte. 
  La rata di saldo sara' pari al cinque per cento  (5%)  dell'importo
risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di
cui sopra e  sara'  erogata  a  chiusura  dell'oggetto  dell'atto  di
trasferimento. 
  3.3.5.  Indicazione  del  tempo  entro  il  quale   dovra'   essere
completato l'oggetto dell'atto di trasferimento. 
  3.3.6.  Indicazione  della   durata   dell'oggetto   dell'atto   di
trasferimento intesa come tempo necessario alla  completa  esecuzione
dell'oggetto stesso e  per  rendere  la  certificazione  della  spesa
finale ai soli fini  dell'accertamento  dell'esistenza  di  eventuali
economie. La durata dell'atto di trasferimento, di norma, non  dovra'
eccedere  centottanta  (180)  giorni  successivi  al  tempo   stimato
necessario per l'ultimazione di ogni attivita'. 
  3.3.7. Precisazione, nel caso in cui l'ente  o  suoi  concessionari
procedano a revocare a soggetti liberi professionisti  l'incarico  di
direttore lavori, ingegnere  capo,  consulente  o  collaudatore,  che
eventuali oneri  finanziari  conseguenti  alla  revoca  rimarranno  a
carico della quota ordinaria di spese generali  incluse  nell'importo
omnicomprensivo a corrispettivo  dell'atto  di  trasferimento,  senza
alcuna maggiorazione per tale evenienza. 
  3.4. Trasferimento opere in gestione diretta. 
  Con riferimento, infine, al trasferimento  di  opere  in  corso  di
esecuzione  in  gestione  diretta,  si  precisa  che,  nell'atto   di
trasferimento, dovra' farsi riferimento al consenso dei titolari  dei
contratti in corso stipulati dall'Agenzia o dai soggetti a  cui  essa
e'   subentrata,   nell'ambito   delle   attivita'   relative    alla
realizzazione della specifica opera oggetto del trasferimento. 
  In assenza di tale adesione, l'Agenzia riferira' tempestivamente al
Ministro  fornendo  ogni  dettaglio  necessario   ad   un   oggettivo
apprezzamento della situazione per eventuali disposizioni in deroga. 
  3.5. Trasferimenti di opere oggetto di integrazione  programmatiche
per adeguamenti funzionali. 
  Tutte  le  opere  oggetto  di  integrazioni   programmatiche   gia'
autorizzate, debbono essere trasferite immediatamente  qualunque  sia
la percentuale  di  anticipazione  o  di  erogazione  dell'importo  a
qualsiasi  titolo  complessivamente  impegnato   nella   concessione,
affidamento o gestione diretta originari. 
  A tale  scopo  la  gestione  separata  dell'Agenzia  segnalera'  al
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,   per
ottenerne specifiche direttive, quelle integrazioni che, in  sede  di
trasferimento, facciano emergere particolari problematiche. 
  4. AGGIORNAMENTI TECNICO-ECONOMICI  DI  PROGETTI  APPROVATI  E  NON
APPALTATI. 
  Per i progetti approvati ma ancora  da  appaltare  al  28  febbraio
1987, l'Agenzia adottera', ove  necessario,  nuova  deliberazione  di
approvazione prima del trasferimento della competenza ad eseguire  le
opere agli enti destinatari. 
  Nella nuova delibera di approvazione dovra' risultare fra l'altro: 
    l'indicazione  dell'ente  competente  per  legge   all'esecuzione
dell'opera con il quale l'Agenzia definira' l'atto di trasferimento; 
    l'avvenuto aggiornamento tecnico ed economico  del  progetto  nei
limiti gia' previsti dalla citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984; 
    l'esistenza di  tutti  i  consensi  ed  autorizzazioni  di  legge
necessari a determinare la fattibilita' del progetto; 
    l'esistenza  di  valide,  approfondite  ed  aggiornate   indagini
geodiagnostiche e topografiche relative allo stato di fatto, tali  da
dare certezza della rispondenza  delle  previsioni  progettuali  alla
realta' dei luoghi: 
      la univoca definizione del progetto in ogni sua parte. 
    L'importo totale di approvazione dovra' risultare  da  analitiche
valutazioni, cosi' articolate: 
      a) importi a base di appalto, omnicomprensivi; 
      b)  importo  presunto  dell'eventuale  onere  per  lievitazione
prezzi; 
      c)  importi  per  indennizzi  di  espropriazioni,   occupazioni
temporanee,  servitu',  nonche'  canoni,  allacciamenti  a   pubblici
servizi e simili; 
      d) importo per spese generali; 
      e) importo per imprevisti in misura fissa del 15% (quindici per
cento); 
      f) importo per I.V.A. 
    5. APPALTO CONCORSO. 
  Ove  per  l'aggiudicazione  delle  opere  sia  previsto   l'appalto
concorso, l'Agenzia perverra' all'aggiudicazione formale, con riserva
di  richiedere  il  nulla  osta  del  Ministro  per  gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  nel  caso  in   cui   l'importo   di
aggiudicazione superi l'importo stanziato. 
  Successivamente   al   perfezionamento    dell'aggiudicazione    si
procedera' al trasferimento secondo quanto sopra specificato. 
  Per le procedure di appalto concorso da avviare da parte degli enti
l'atto di trasferimento precisera' che l'aggiudicazione avverra'  con
riserva di sottoporre, per il tramite dell'Agenzia, al nulla osta del
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno   gli
eventuali superi dell'importo stanziato. 
  6. STUDI E/O PROGETTAZIONI. 
  Le attivita' di studio e/o progettazione gia' in corso  o  comunque
inserite in programmi autorizzati alla data del 28 febbraio 1987, fra
cui quelle solamente deliberate dall'Agenzia o dai soggetti cui  essa
e'  subentrata,  e  non  ancora  attivate,  sia  in   concessione   o
affidamento che in gestione diretta, saranno portate a compimento. 
  A tale scopo la competenza primaria a disporre  lo  studio  e/o  la
progettazione sara'  trasferita  all'ente  competente  per  legge  od
all'ente  di  promozione  designato  dal  Ministro,  con  le   stesse
procedure previste per le opere. 
  Con la definizione dell'atto di trasferimento il soggetto assumera'
tutta  la  responsabilita'  del  completamento   dello   studio   e/o
progettazione per l'oggetto richiamato nell'atto stesso e  che  fu  a
suo tempo deliberato dall'Agenzia  o  dai  soggetti  a  cui  essa  e'
subentrata,  Nella  definizione  degli  atti  di   trasferimento   si
adotteranno, in quanto applicabili, le  prescrizioni  sopra  espresse
per il trasferimento dell'esecuzione o completamento delle opere. 
  Nel caso in cui l'ente o suoi concessionari  procedano  a  revocare
incarichi,  eventuali  oneri  finanziari  conseguenti   alla   revoca
rimarranno a  carico  dell'importo  omnicomprensivo  a  corrispettivo
della convenzione, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza. 
  7. RINVII E NORME TRANSITORIE. 
  L'Agenzia per lo sviluppo del  Mezzogiorno  dovra'  tempestivamente
segnalare  al  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
Mezzogiorno,  per  ottenerne  specifiche  direttive,  situazioni  che
possano ostacolare o ritardare il trasferimento delle opere in  corso
di esecuzione all'ente competente per legge e le  eventuali  anomalie
che dovessero verificarsi nella gestione degli atti di trasferimento. 
  Fino  a  quando  il  trasferimento  di  ciascuna  opera  non  sara'
perfezionato ed operante, l'Agenzia continuera' ad esercitare, sempre
a mezzo della gestione separata,  tutti  i  poteri  che  le  derivano
dall'art. 17, comma 9, della legge n. 64/1986, attenendosi ai criteri
a suo tempo stabiliti dal CIPE con la delibera del 20 dicembre  1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14  febbraio  1985,  ed
alle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno provvedendo inoltre  ad  ultimare  quelle  opere  che
presentino alla data del 28 febbraio  1987,  esigenze  di  erogazione
riferite a lavori complementari, forniture,  espropriazioni,  I.V.A.,
spese generali e chiusura delle concessioni. 
  Per quanto concerne l'incentivazione  in  favore  delle  iniziative
derivate  dai   progetti   speciali   promozionali   in   agricoltura
(coltivazioni   tipiche   meridionali,   zootecnia   e   forestazione
produttiva) e gli incentivi per la cooperazione e  l'associazionismo,
l'infrastrutturazione  previsti  nell'ambito  del  progetto  speciale
Mezzogiorno interno,  la  gestione  separata  costituita  nell'ambito
dell'Agenzia provvedera' ad istruire  e  quindi  approvare  in  linea
tecnica ed economica tutte le richieste pervenute fino alla  data  di
adozione  della  presente  delibera  a  valere  sul  fondo   per   le
agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo di cui  al
primo piano annuale di attuazione del programma triennale  1987-1989.
Tutte le richieste che perverranno dopo tale data verranno restituite
alle  regioni  competenti  per  territorio   che   provvederanno   ad
esaminarle nell'ambito delle indicazioni del programma  triennale  di
sviluppo 1987-1989. 
  8. REVOCHE. 
  Vengono revocate le opere ritenute non  piu'  realizzabili  di  cui
alla relazione ed alla documentazione fornita dal  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno per un importo complessivo di
184,4 miliardi di lire. 
  9. ESIGENZE FINANZIARIE DEL PIANO DEI COMPLETAMENTI E  DELLE  ALTRE
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE. 
  9.1. Il fabbisogno finanziario  aggiuntivo  stimato  per  le  opere
pubbliche incluse  nel  piano  dei  completamenti  si  dimensiona  in
10.520,8 miliardi di lire e si articola funzionalmente come  appresso
indicato: 
 
per il completamento delle opere in corso di  realizzazione  comprese
quelle ultimate (lavori suppletivi e revisione prezzi, ecc.). 4.242,8 
miliardi 
per  le  opere  approvate  e  non  ancora  appaltate   (aggiornamento
tecnico-economico, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . 2.029,0 miliardi
per i progetti di opere ancora da approvare. . . . . 2.811,9 miliardi
per gli estendimenti funzionali da approvare . . . . 1.350,7 miliardi
per la completa attuazione del programma FIO per i porti di Augusta e
Pozzallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,4 miliardi
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.520,8 miliardi 
 
  9.2. Il quadro finanziario aggiuntivo per le materie non  contenute
nel piano dei completamenti, ancora oggetto di azione dell'intervento
straordinario, e' il seguente: 
 
legge speciale Calabria (interessi per ritardati pagamenti, revisione
prezzi, espropriazioni e contenzioso) . . . . . . . . . 70,0 miliardi
legge speciale Napoli (contenziosi vari ecc.). . . . . . 5,0 miliardi
legge speciale Palermo (oneri aggiuntivi per completamento opere) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  120,0  miliardi  Alta
Irpinia - provvidenze sisma 1962 (oneri aggiuntivi per  completamento
opere) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,7  miliardi  iniziative
turistico-alberghiere: 
contributi in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . 9,0 miliardi
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,7 miliardi 
 
  9.3. Pertanto  il  quadro  delle  esigenze  finanziarie  aggiuntive
riferite al piano dei completamenti  ed  alle  residue  attivita'  ex
Cassa - da liquidare queste ultime con estrema urgenza da parte della
gestione separata - da considerare ai fini  della  presente  delibera
assommano a 10.731,5 miliardi di lire  che  si  riducono  a  10.547,1
miliardi di lire in considerazione del recupero, dianzi disposto,  di
184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti revocati. 
  Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di  10.547,1
miliardi, complessivamente necessarie per il piano dei  completamenti
e per la liquidazione delle residue attivita' come sopra definite, si
provvede parzialmente nel triennio  in  corso  1987-89,  destinandovi
7.150 miliardi di lire dei quali: 
    1.100 miliardi quale quota parte del "Fondo" disponibile a  tutto
il 31 dicembre 1986 presso la ex Cassa, la gestione  commissariale  e
l'Agenzia derivanti da rientri e/o proventi; 
    6.050   miliardi   attraverso   l'utilizzo   dello   stanziamento
accantonato, a tal fine, dal  programma  triennale  di  sviluppo  con
delibera CIPE 29 dicembre 1986. 
  Al  residuo  fabbisogno,  pari  a  3.397,1  miliardi  di  lire,  si
provvedera'  nell'ambito  dell'aggiornamento  annuale  del  programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno. 
  10. La gestione separata e', infine, autorizzata alla  prosecuzione
dei seguenti adempimenti ed attivita', da concludere nel periodo piu'
breve  possibile,  volte  al  recupero  di  risorse  finanziarie   da
riutilizzare per il finanziamento del piano dei completamenti: 
    le attivita' di chiusura degli impegni in essere  per  interventi
non di carattere infrastrutturale (opere fisiche), compresi gli studi
e le progettazioni non rientranti nelle  categorie  gia'  considerate
nella presente delibera; 
    le attivita' di recupero delle somme  impegnate  a  tutto  il  28
febbraio 1987 per la gestione degli acquedotti e per le quali regioni
e comuni debbono provvedere ai relativi rimborsi; 
    le  attivita'  di  chiusura  per  rientri  del  fondo  interventi
creditizi  per  mutui  a  tasso  agevolato  nei  settori  agricolo  e
turistico-alberghiero. 
  I risultati di tale attivita' formeranno oggetto  di  relazione  da
trasmettere  al  Ministro  per  gli   interventi   straordinari   nel
Mezzogiorno. 
  11. ATTUAZIONE. 
  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno
provvede   all'attuazione   della   presente   delibera,    riferendo
annualmente al CIPE. 
 
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare. 
 
  Roma, addi' 8 aprile 1987 
 
                   Il Presidente delegato: ROMITA 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI