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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1987, n. 48

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1988)
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Testo in vigore dal: 26-2-1987
al: 27-4-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  la
fiscalizzazione degli oneri sociali e  gli  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno, nonche' di adottare misure per taluni settori in crisi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e  6,  e
all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n.  328,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano  ad
applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre
1986. 
  2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge  3
luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 1986, n. 440, e' concessa, a decorrere dal periodo di paga  in
corso dal 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga  in  corso
al 30 novembre 1988, una riduzione per  ogni  mensilita',  fino  alla
dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma  1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di: 
    a) L. 26.000 per ogni dipendente; 
    b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti  delle  imprese  indicate
nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e
nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; 
    c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla
precedente lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218. 
  3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64,  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e'
concessa  alle  imprese  agricole  operanti  nei  territori  di   cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per  cento
dei contributi previdenziali ed assistenziali cosi' come  determinati
dalle disposizioni vigenti". 
  4. A favore delle imprese agricole e' concessa, per ogni mensilita'
fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul  contributo  di  cui
all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di  L.
133.000 per ogni  dipendente.  Da  tale  riduzione  sono  escluse  le
imprese agricole operanti nei territori di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4,  comma
19, del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed  all'articolo
1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e' concessa per ogni mensilita',
fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul  contributo  di  cui
all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di  L.
43.000 per ogni dipendente. 
  6. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella
di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64,  si
applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei  contributi
di malattia e di maternita' dovuti. 
  7.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso   di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro  ammontare  mensile
per ogni giornata non retribuita  e,  nel  caso  di  lavoro  a  tempo
parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, sono attribuite per ogni ora di  attivita'  in  misura  pari  al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. 
  8. L'ammontare delle riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione  del  tasso
di inflazione programmato. 
  9. Le riduzioni di cui al presente  articolo  non  spettano  per  i
lavoratori che: 
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; 
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti; 
    c) siano stati denunciati con  retribuzioni  inferiori  a  quelle
minime previste dai contratti collettivi nazionali  e  provinciali  a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986. 
  10. Le disposizioni di cui al  comma  9  operano  limitatamente  ai
periodi di inosservanza anche di una delle  condizioni  previste  dal
comma stesso. 
  11. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 e in lire 7.400  miliardi
per il 1988, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  1987-89,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  finanziario   1987,   all'uopo   utilizzando   lo   specifico
accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei  contributi  di  malattia
ivi compreso il settore del commercio". 
  12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.