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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1987, n. 6

Norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987)
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Testo in vigore dal: 19-1-1987
al: 20-3-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia  di  tutela  previdenziale  dei  lavoratori italiani operanti
all'estero nei Paesi extracomunitari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in  Paesi
extracomunitari  con  i quali non sono in vigore accordi di sicurezza
sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di
cui  al  comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme
di  previdenza  ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione contro la tubercolosi;
    c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    d)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
    e) assicurazione contro le malattie;
    f) assicurazione di maternita'.
  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto:
    a)  i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria
sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, nonche' le societa'
costituite  all'estero  con partecipazione italiana di controllo, che
per  l'esecuzione  di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi
extracomunitari  utilizzano lavoratori italiani appositamente assunti
o   trasferiti   all'estero.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono
considerate  societa'  con  partecipazione di controllo quelle che si
trovano  nelle  condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del
codice  civile, nonche' quelle in cui persone fisiche e giuridiche di
nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa'
da  esse  controllate,  in  misura  complessivamente  superiore ad un
quinto del capitale sociale;
    b)  i  datori  di  lavoro  stranieri  in  caso  di assunzione nel
territorio della Repubblica o di trasferimento da detto territorio di
lavoratori  italiani  per l'esecuzione di opere, commesse o attivita'
lavorative in Paesi extracomunitari.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
assunzione  in  Paesi  extracomunitari di lavoratori italiani qualora
detta  assunzione  si  realizzi  entro  i  dodici mesi immediatamente
successivi all'espatrio.