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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1986, n. 867

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 22 (in G.U. 14/02/1987, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1987)
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Testo in vigore dal: 17-12-1986
al: 13-2-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di approntare
strumenti  di  incentivazione  per  la  ricerca industriale nel campo
della cooperazione tecnologica internazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   Per  consentire,  nell'interesse  dello  sviluppo  tecnologico
nazionale,  la  partecipazione  dei soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo  2  della  legge  17  febbraio  1982, n. 46, nonche' di
quelli  previsti dall'articolo 14, quinto comma, e di quelli operanti
nel  settore  di  cui  all'articolo  18, quarto comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e
comunitarie nel settore della ricerca applicata, gia' approvate nelle
sedi  competenti,  sono  estesi,  a favore dei medesimi soggetti, gli
interventi  nelle  forme e nei limiti previsti dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito
delle  attivita' indicate nel secondo comma, punto 1, dell'articolo 2
della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
  2.  Per  le finalita' del comma 1, il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
degli  indirizzi  generali  sulla  ricerca  applicata determinati dal
CIPI,  riserva  annualmente una quota, non superiore al 10 per cento,
delle  disponibilita'  complessive del "Fondo speciale per la ricerca
applicata".
  3.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
17 febbraio 1982, n. 46.