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LEGGE 15 novembre 1986, n. 768

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.

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Testo in vigore dal: 23-11-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  2  della  legge  10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo
modificato  dall'articolo  7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e'
cosi' sostituito:
  "Art.   2  (Iscrizione  nell'albo).  -  1.  L'iscrizione  nell'albo
nazionale  e'  obbligatoria  per  chiunque  esegua  lavori di importo
superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti
pubblici  e  di  chi  fruisca,  per  i lavori stessi, di un concorso,
contributo o sussidio dello Stato.
  2.  L'esecutore  dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo
che  debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di
cui   alle   categorie  della  tabella  allegata,  eventualmente  non
scorporati,  deve  servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette
categorie".