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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1986, n. 588

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.28 novembre 1986, n. 789 (in G.U. 28/11/1986, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-9-1986 al: 28-11-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'ulteriore proroga di taluni termini in materia di opere e lavori pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.
2. Per i progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del citato decreto-legge n. 124 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1987.
3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.