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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1986, n. 582

Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 novembre 1986, n. 773 (in G.U. 25/11/1986, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1986)
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vigente al 09/05/2025
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Testo in vigore dal:  28-9-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, recante obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e 4 luglio 1986, rispettivamente pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986 e nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986;
Considerato che i caschi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale devono avere caratteristiche particolari in relazione ai compiti operativi loro affidati;
Rilevato che imprescindibili esigenze di certezza del diritto rendono indispensabile un immediato chiarimento normativo;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la legge 11 gennaio 1986, n. 3, con una indispensabile, specifica disposizione sulla determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole: "stabilite dal Ministero dei trasporti" i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero omologati in base al quarto comma del successivo articolo 2:".
2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari".
3. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitolati tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato ed alla Polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonché i controlli. I capitolati si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.
I Corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovvero ad uno dei tipi omologati, ai sensi del quarto comma, per la Polizia di Stato. I suddetti Corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel primo e quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987.
Con decreto interministeriale è istituita, entro il 31 ottobre 1986, una apposita commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa commissione".
4. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto".
5. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni".
6. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".