stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1986, n. 467

Norme sul calendario scolastico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-8-1986 al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.
7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1 settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota al comma 8 dell'art. 1:
La legge 4 agosto 1977, n. 517 (entrata in vigore il 2 settembre 1977) reca norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.