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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 348

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal: 30-7-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con
regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  209
e  210,  relativi  alla  scuola   di   perfezionamento   in   scienze
amministrative,   che   muta   la   denominazione   in   scuola    di
specializzazione    in    diritto    amministrativo     e     scienza
dell'amministrazione, afferente alla facolta' di giurisprudenza, sono
soppressi e sostituiti dai seguenti, con il  conseguente  spostamento
della numerazione degli articoli successivi: 
 
        Scuola di specializzazione in diritto amministrativo 
                   e scienza dell'amministrazione 
 
  Art. 206 - Presso l'Universita' di Bologna e' istituita  la  scuola
di   specializzazione   in   diritto   amministrativo    e    scienza
dell'amministrazione che conferisce  il  diploma  di  specialista  in
diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. 
  Art. 207 - La direzione della scuola ha sede presso la facolta'  di
giurisprudenza. 
  Art. 208 - La scuola ha lo scopo di provvedere alla  formazione  di
quanti  aspirano  a  posti  di   responsabilita'   direttiva   presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati e che  percio'
intendono acquisire la necessaria preparazione di base ed applicativa
e la formazione tecnica, nonche' di  quanti  intendono  dedicarsi  ad
attivita' di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio  e
di ricerca applicata. 
  Per  il  conseguimento  di  tali  fini  possono  essere   stipulate
convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici
o privati anche stranieri. 
  Art. 209 - La durata del corso di studi e' di tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Art. 210 - Il numero  degli  iscritti  per  il  primo  anno  e'  di
quaranta e complessivamente di centoventi. 
  Art. 211 - Alla scuola sono ammessi i laureati  in  giurisprudenza,
in scienze politiche, in economia e commercio. 
  Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono  dotati  di
titolo di studio conseguito all'estero equivalente a quelli  indicati
nel comma precedente. 
  Art. 212 - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi  in
attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  162/82   mediante   domanda   a   risposte   multiple   integrate
eventualmente da un colloquio e da  una  valutazione  in  misura  non
superiore al 30%  del  punteggio  complessivo  a  disposizione  della
commissione, dei seguenti titoli: 
    a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
    b) voto di laurea; 
    c) voto riportato negli esami di profitto  del  corso  di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione; 
    d) pubblicazioni nelle predette materie. 
  Il punteggio dei predetti titoli e' quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale del 16 settembre 1982. 
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero di  posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizioni utili nella graduatoria compilata sulla base del  punteggio
complessivo riportato. 
  In  caso  di  rinunzia  sono  ammessi  coloro  che  seguono   nella
graduatoria. 
  Art. 213 - La scuola si articola in un programma unico e  comune  a
tutti gli allievi per il primo e secondo anno, ed  in  una  serie  di
insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente  a  contenuto
giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il terzo anno. 
  Gli insegnamenti della scuola consistono in materie fondamentali ed
in materie a scelta dell'iscritto. 
  Sono insegnamenti fondamentali del primo anno: 
    diritto amministrativo; 
    politica economica e di mercato; 
    scienza dell'amministrazione. 
  Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno: 
    storia dell'amministrazione pubblica; 
    elementi di statistica; 
    diritto pubblico comparato. 
  Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno: 
    contabilita' dello Stato; 
    diritto delle Comunita' europee; 
    diritto finanziario e tributario. 
  Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno: 
    programmazione e bilancio; 
    amministrazione del personale; 
    diritto regionale. 
  Sono  insegnamenti   fondamentali   del   terzo   anno   (indirizzo
giuridico-amministrativo): 
    contabilita' degli enti locali; 
    ordinamento giuridico degli enti locali; 
    impiego pubblico e privato; 
    reati contro la pubblica amministrazione; 
    appalti ed opere pubbliche. 
  Sono materie a scelta degli  iscritti  del  terzo  anno  (indirizzo
giuridico-amministrativo): 
    diritto pubblico dell'economia; 
    diritto sindacale e relazioni industriali; 
    giustizia amministrativa; 
    legislazione urbanistica; 
    uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione. 
  Sono  insegnamenti   fondamentali   del   terzo   anno   (indirizzo
tecnico-amministrativo): 
    tecniche di selezione e valutazione del personale; 
    diritto sindacale e relazioni industriali; 
    elementi di macroeconomia; 
    elementi di microeconomia; 
    organizzazione aziendale. 
  Sono materie a scelta  degli  iscritti  al  terzo  anno  (indirizzo
tecnico-amministrativo): 
    ricerca operativa; 
    uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione; 
    legislazione doganale e valutaria; 
    tecnica e legislazione bancaria; 
    diritto penale commerciale; 
    contratti. 
  Art. 214 - Per i primi due  anni  di  corso  lo  specializzando  e'
tenuto a seguire,  oltre  ai  corsi  obbligatori,  almeno  due  corsi
opzionali fra quelli attivati dalla scuola. All'atto  dell'iscrizione
al terzo anno della scuola gli studenti dovranno indicare l'indirizzo
prescelto e scegliere due materie opzionali ad esso relative. 
  Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve  sostenere
un  esame  teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno   di   corso
successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte  il  direttore
della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno  di  corso,
esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato
nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per
l'anno di  corso.  Coloro  che  non  superano  detto  esame  potranno
ripetere l'anno una sola volta. 
  Art. 215 - La frequenza ai corsi e' obbligatoria ai sensi dell'art.
11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  162/82;  detta
frequenza non puo' comunque essere inferiore ai 2/3 dei corsi,  delle
esercitazioni e delle attivita' pratiche eventualmente programmate. 
  Art. 216 - Superato l'esame teorico-pratico  dell'ultimo  anno,  lo
studente  dovra'  sostenere  un  esame   finale   consistente   nella
discussione di una  dissertazione  scritta  su  una  o  piu'  materie
previste nell'indirizzo prescelto. 
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  il
diploma di specializzazione in scienze amministrative. 
  Art. 217  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute  dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge. 
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna. 
  La  scuola,  oltre  che  dai  contributi  ordinari  e  straordinari
dell'Universita', puo' essere finanziata da  sovvenzioni,  lasciti  e
donazioni di aziende, enti e privati  che  figureranno  nel  bilancio
dell'Universita' stessa. 
  Art. 218 - Per la scuola di specializzazione e' costituito un unico
consiglio presieduto da un direttore. 
  Il consiglio e' composto dai docenti universitari di  ruolo  e  dai
professori  a  contratto  previsti  dall'art.  4  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  ai  quali  sono
affidate  attivita'  didattiche  nella   scuola,   nonche'   da   una
rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le  modalita'  di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai  sensi  dell'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382,  al  consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. 
  La direzione della scuola e'  affidata  a  professore  ordinario  o
straordinario, che insegni anche nella  scuola  stessa.  In  caso  di
motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'  affidata   a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima. 
  Il direttore e' eletto dai componenti  il  consiglio  dei  docenti:
dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. 
  Art. 219 (Norma transitoria). - Con  l'entrata  in  funzione  della
scuola  di  specializzazione  in  diritto  amministrativo  e  scienza
dell'amministrazione l'attuale scuola biennale di perfezionamento  in
scienze amministrative e' soppressa. 
  Gli allievi che nell'anno accademico 1985-86 abbiano frequentato il
secondo   anno   della   scuola   di   perfezionamento   in   scienze
amministrative, sostenendo i relativi esami di profitto, sono ammessi
all'esame teorico-pratico nonche'  all'esame  finale,  ai  sensi  del
precedente art.  216,  ai  fini  del  conseguimento  del  diploma  di
specialista. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1986 
  Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 344