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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 309

Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 472 (in G.U. 13/08/1986, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1987)
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Testo in vigore dal: 30-6-1986
al: 13-8-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare taluni
termini   in   materia   di   interventi  di  protezione  civile,  di
ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamita' naturali, di
intervenire  con  immediatezza in varie zone del territorio nazionale
ove  si  verificano situazioni di incombente pericolo per la pubblica
incolumita',  nonche'  di assicurare la prosecuzione dell'esperimento
pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1986;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile,
dei  lavori  pubblici,  del  lavoro  e  della previdenza sociale, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  tesoro e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;

                              E M A N A

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine  del  30  giugno  1986  indicato  nei  commi  7 e 8
dell'articolo   2   del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
concernente  rispettivamente  interventi  in  favore  della comunita'
scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile
e  utilizzazione  del  personale  convenzionato  per  le esigenze del
terremoto  del  novembre  1980,  e' prorogato al 31 dicembre 1986. Il
relativo  onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, e' posto
a carico del fondo della protezione civile.
  2.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27
febbraio  1982,  n.  57, convertito con modificazioni, dalla legge 29
aprile  1982,  n.  187,  in materia di collocamento in aspettativa di
amministratori  locali,  di  indennita' in favore di amministratori e
segretari  comunali  e  funzionari  degli  enti  locali,  nonche'  di
utilizzazione  di  segretari  comunali, sono prorogate al 31 dicembre
1986.
  3.  Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8
del   decreto-legge   28   luglio   1981,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' differito al
31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del
Vallo,  Petrosino  e Marsala con le disponibilita' di cui alla citata
normativa.
  4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo
2  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n. 46, concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980  e  del  febbraio  1981,  e'  prorogato al 30 settembre 1986. Il
relativo  onere  valutato  in 2.700 milioni di lire e' posto a carico
del fondo della protezione civile.