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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal: 21-6-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   in   materia   di   prevenzione  e  repressione  delle
sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 giugno 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  della  sanita',  di
concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 445 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art,  446.  (Confisca  obbligatoria).  -  In  caso di condanna per
taluno  dei  delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se
dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una
persona,   la   confisca   delle   cose   indicate  nel  primo  comma
dell'articolo 240 e' obbligatoria".
  2.  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  448 del codice penale e'
inserito il seguente:
  "La  condanna  per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439,
440,  441  e  442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla
professione,   arte,   industria,   commercio   o   mestiere  nonche'
l'interdizione  dagli  uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e
delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la
pubblicazione  della  sentenza  su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale".