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LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  27-6-1986 al: 4-4-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.
Il titolo di cui al comma precedente abilita all'esercizio della relativa professione.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 754/1969 reca: "Sperimentazione negli istituti professionali".
- Il D.P.R. n. 253/1970 reca: "Istituzioni di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato".