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LEGGE 20 maggio 1986, n. 198

Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

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Testo in vigore dal: 6-6-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
concesso condono per:
    a)   le  sanzioni  inflitte  in  via  definitiva  per  infrazioni
disciplinari  commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti
delle   amministrazioni  dello  Stato,  compresi  i  militari  e  gli
appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti
di   diritto   pubblico,  quanto  le  sanzioni  comminate  non  hanno
comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
    b)  le  sanzioni  inflitte  in  via definitiva non superiori alla
sospensione,  per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31
dicembre   1979   da   esercenti   pubbliche   funzioni  o  attivita'
professionali.
  Il  condono  previsto  dalla  presente  legge  non  si estende agli
effetti   accessori   o  collaterali  gia'  prodotti  dalle  sanzioni
disciplinari  inflitte.  Delle  sanzioni  condonate non deve rimanere
traccia nel fascicolo personale degli interessati.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI