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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98

Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 (in G.U. 12/06/1986, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal: 12-4-1986
al: 11-6-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  differire  il
termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto  1985,
n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi
alle disposizioni di cui all'articolo unico  della  legge  18  giugno
1985, n. 321, recante  norme  per  il  confezionamento  dei  formaggi
freschi a pasta filata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il termine del 1° aprile 1986 fissato dall'articolo 4, comma  1,
della legge 8 agosto 1985, n. 430, e' differito al 1° giugno 1986. 
  2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985,  n.  321,  non  si
applicano le sanzioni  previste  dall'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente  ai
fatti commessi antecedentemente alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.