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LEGGE 12 febbraio 1986, n. 27

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

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Testo in vigore dal: 4-3-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  del  ruolo  degli  appuntati  e delle guardie del Corpo
degli  agenti  di  custodia  di  cui  all'articolo  1  della legge 22
dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue:
    appuntati e guardie n. 19.844.
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge  n. 773/1981 reca: "Revisione dell'organico del
          Corpo  degli  agenti  di custodia". Il testo dell'art. 1 di
          detta   legge,  prima  della  modifica  di  organico  degli
          appuntati  e  delle guardie prevista dal presente articolo,
          era il seguente:
            "Art. 1 - L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e
          delle  guardie  del  Corpo  degli agenti di custodia di cui
          all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, e' stabilito
          come segue:

          marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
          marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
          marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
          brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . 2.410
          appuntati e guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844
          Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.241

            Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti
          in  un  biennio secondo la progressione di cui alla tabella
          allegata alla presente legge".