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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

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Testo in vigore dal: 1-1-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
    la seguente legge

                               Art. 1.
                             Prestazioni

  1.  La  Cassa  nazionale  di  previdenza  e assistenza a favore dei
dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

    1) indennita' una tantum;
    2) provvidenze straordinarie.
  3.  Tutte  le  pensioni  sono  corrisposte  su domanda degli aventi
diritto.
  4.  I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per  le  pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e
dal  primo  giorno  del mese successivo al verificarsi dell'evento da
cui  nasce  il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d),
di cui al comma 1.
  5.  Il  trattamento  di  pensione  e  cumulabile con la pensione di
guerra,  con  la  pensione  dell'Istituto  nazionale della previdenza
sociale  e  con  qualsiasi  altra pensione o assegno o trattamento di
natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
  6.  Tutte  le  pensioni  maturano  al  verificarsi delle condizioni
previste  dalla  presente  legge,  sempre  che  l'iscritto  non abbia
richiesto  il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo
21,  salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3
di detto articolo.