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DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1986, n. 2

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 marzo 1986, n. 60 (in G.U. 08/03/1986, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/1986)
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Testo in vigore dal: 7-1-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette
e per differire taluni termini in materia tributaria e di  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  nonche'  disposizioni  in  tema   di
monopoli di Stato e di imposta di registro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le gestioni delle  esattorie  comunali  e  consorziali  e  delle
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie
comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro  il
30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare  fino  al
31  dicembre  1986  il  servizio  della  riscossione  alle   medesime
condizioni previste  dal  decreto-legge  18  ottobre  1983,  n.  568,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre  1983,
n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte  le  gestioni  di  esattorie
conferite all'esattore rinunciante. 
  2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano  ad  avere
efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori,  ufficiali
esattoriali  e  messi  notificatori  e  si  applicano,  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  successivo,  le  disposizioni   del   predetto
decreto-legge 18 ottobre 1983,  n.  568,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre  1983,  n.  681,  ivi  comprese
quelle relative  alla  convenzione  concernente  la  concessione  del
servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata  nell'articolo  3
dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli  anni  1983  e
1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986. 
  3. In nessun caso l'ammontare complessivo  per  ciascuna  esattoria
degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli  posti  in  riscossione
nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello
stesso  anno  nonche'  dell'integrazione  o  dell'indennita'  annuale
spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 23  dicembre  1977,  n.  954,  puo'  eccedere  l'ammontare
complessivo, maggiorato del 6 per cento,  degli  aggi  percepiti  sui
ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti
diretti percepiti  nello  stesso  anno  nonche'  dell'integrazione  o
dell'indennita' annuale spettante per l'anno 1985.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze sono stabilite le  modalita'  per  il  computo
delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento. 
  4.  La  disposizione  di  cui  al  precedente   comma   non   trova
applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei  quali
opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui  agli
articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 26  maggio  1984,
n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, nonche' all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985,
n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1985, n. 211. 
  5. Fino al 31 dicembre 1986 le  disposizioni  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1977,  n.  954,
continuano ad applicarsi, anche in  deroga  al  disposto  dell'ultimo
comma, lettera c), dello stesso articolo, alle  gestioni  esattoriali
che gia' ne  avevano  diritto,  conferite  a  societa'  con  capitale
interamente pubblico la cui costituzione e' prevista  per  legge.  Ai
fini  del  calcolo  della   indennita'   annuale   alternativa   alla
integrazione d'aggio la maggiore somma di cui  alla  lettera  a)  del
primo  comma  dell'articolo  3  del  decreto  del  presidente   della
Repubblica 23 dicembre 1977, n.  954,  deve  intendersi  riferita  al
costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983. 
  6. Alla Societa' esattorie  vacanti  sono  conferite  le  esattorie
comunque vacanti dal 1 gennaio 1986 e per le quali non e'  effettuato
il collocamento nei modi previsti dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. 
  7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le  disposizioni  emanate
dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55,
avente ad oggetto: "Nuove norme  per  la  gestione  del  servizio  di
riscossione  delle  imposte  dirette   in   Sicilia";   tuttavia   la
disposizione recata dal comma 3 si applica anche  alla  gestione  del
servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia. 
  8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che
a  carico  dell'esattore  o  del  ricevitore  provinciale   o   degli
amministratori delle societa' che gestiscono esattorie o  ricevitorie
sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i
delitti previsti dagli articoli  416  e  416-bis  del  codice  penale
contestati con ordine o mandato di  comparizione  o  di  cattura.  Le
competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la
sussistenza  o  meno  dei  suddetti  procedimenti  o   provvedimenti;
l'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso   ordine   o   mandato   di
comparizione o di cattura per i predetti delitti  e'  tenuta  a  dare
analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero  delle  finanze.
Alle gestioni  esattoriali  cessate  dal  servizio  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non  puo'  essere
superiore a quello spettante al precedente titolare. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.