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REGIO DECRETO 9 novembre 1885, n. 3615

Che apporta modificazione agli obblighi assunti dal Consorzio della ferrovia Fossano-Mondovi-Ceva per la costruzione e per l'esercizio del tronco di ferrovia fra Mondovì e Ceva. (085U3615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1886 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 10 luglio n. s., colla quale il presidente del Consorzio della ferrovia Fossano-Mondovi-Ceva, in base a deliberazione 13 aprile dell'assemblea generale, chiede che questo Consorzio sia esonerato dagli obblighi assunti per la costruzione ed esercizio del tronco di ferrovia, Mondovi-Ceva ferma restando la concessione del tronco Fossano-Mondovì;

Vedute le deliberazioni 5, 7 e 15 maggio 1885 dei Consigli comunali di Fossano-Mondovi-Ceva, colle quali essi annuiscono alla proposta rinuncia;

Veduto il decreto 18 maggio 1885 della Deputazione provinciale di Cuneo, che sanzionò le accennate deliberazioni;

Veduto il Nostro decreto del 12 luglio 1882, num. 930 (Serie 3ª), col quale, in virtù delle facoltà accordate al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879 (Serie 2ª), venne fatta la concessione a favore del detto Consorzio della costruzione e dello esercizio di una ferrovia a sistema economico da Fossano per Mondovì a Ceva;

Considerando che le ragioni sulle quali è appoggiata la domanda del Consorzio si dimostrano attendibili, sia perché le comunicazioni, fra Mondovì e Ceva si sono rese più facili e più brevi per mezzo delle linee esistenti, sia perché il limitato traffico non giustificherebbe una nuova comunicazione fra i detti centri, e che perciò non vi sarebbe ragione per mantenere in vigore la concessione del detto tronco;

Veduto l'art. 12. della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze (interim del Tesoro),

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio della ferrovia Fossano-Mondovi-Ceva è esonerato dagli obblighi assunti per la costruzione e per lo esercizio del tronco di ferrovia da Mondovì a Ceva, e conseguentemente la concessione fatta in favore del Consorzio medesimo, colla convenzione ed annesso capitolato approvati col Nostro decreto 12 luglio 1882, n. 930 (Serie 3ª), deve intendersi limitata al solo tronco Fossano-Mondovì, ferme in tutto il resto le condizioni stabilite nell'atto di concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

Genala.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.