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REGIO DECRETO 17 dicembre 1885, n. 3613

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato ed approva alcuni contratti di compra-vendita. (085U3613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-3-1886 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato. interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di n. 102 articoli del valore complessivo di stima di lire 19985 61;
Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile all'erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di lire diciannovemila novecentottantacinque e centesimi sessantuno (L. 19985 61).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).