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REGIO DECRETO 3 dicembre 1885, n. 3567

Che stabilisce nuove norme per le nomine e promozioni negli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (085U3567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1886
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  e degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia 
 
                       GENERALE E GRAN MASTRO 
 
  Visto il R. decreto 20 febbraio 1868, col  quale  a  consacrare  la
memoria del gran fatto  della  ricostituita  Unita'  Nazionale  venne
istituito l'Ordine Cavalleresco della Corona d'Italia; 
 
  Visto il decreto di pari data col  quale  vennero  stabilite  nuove
regole per la ammessione e  le  promozioni  nell'antico  ed  illustre
Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro; 
 
  Essendo Nostra volonta' che le  due  Istituzioni  Cavalleresche  si
rendano per il ristretto numero e per la qualita' dei decorati sempre
piu' degne della fama che meritano per le loro origini gloriose; 
 
  Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo
Segretario pel Gran  Magistero  Mauriziano,  Cancelliere  dell'Ordine
della Corona d'Italia; 
 
  Di Nostro moto-proprio, ed in virtu' della Regia Nostra prerogativa
ed autorita' Magistrale, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero delle nomine che potranno farsi ogni  anno  nelle  cinque
classi di decorati  dell'Ordine  della  Corona  d'Italia  non  potra'
oltrepassare: 
 
    Pei Cavalieri di Gran Croce il numero di dodici; 
 
    Pei Grand'Uffiziali il numero di trenta; 
 
    Pei Commendatori il numero di cento; 
 
    Per gli Uffiziali il numero di duecento; 
 
    Pei Cavalieri il numero di milleduecento. 
 
  Rimane parimenti fissato a trecento il numero annuo delle nomine  a
cavalieri dell'Ordine Mauriziano, restando in vigore per  le  quattro
classi superiori gli attuali regolamenti. 
 
  Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' annualmente ad
una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo
fra i varii Ministeri. 
 
  Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse  Nostra
volonta' di fare nella forma del moto proprio e  quelle  relative  ai
Grandi Uffiziali dello Stato, ai funzionari collocati a riposo  ed  a
personaggi esteri.