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REGIO DECRETO 24 luglio 1885, n. 3278

Che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 febbraio 1885, n. 2922 sul Credito fondiario. (085U3278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1885
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 193 del 14-08-1885.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  26-8-1885 al: 16-8-1910
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 28 della legge (testo unico) 22 febbraio 1865, n. 2922 (Serie 3ª), sul Credito Fondiario;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, interim pel Tesoro, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, numero 2922 (Serie 3ª), sul Credito Fondiario, visto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 luglio 1885.

UMBERTO.

B. Grimaldi.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

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NB. Il Regolamento annesso al presente decreto verrà pubblicato in un prossimo numero.