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LEGGE 6 giugno 1885, n. 3141

Concernente le scuole pratiche e speciali d'agricoltura. (085U3141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1



In ogni provincia potrà essere istituita dal Governo una scuola pratica di agricoltura.

Concorrendovi speciali ragioni, potranno essere istituite due o più scuole nella stessa provincia; come due o più provincie potranno costituirsi in consorzio, per concorrere a fondare una scuola pratica di agricoltura.

I consorzi fra più provincie si potranno costituire anche per la fondazione di scuole adatte alle diverse e comuni zone di coltura.

La sede delle scuole sarà stabilita d'accordo fra gli enti morali contribuenti nelle spese, e, mancando l'accordo, la stabilirà il Ministro di Agricoltura.