stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 aprile 1885, n. 3048

Concernente l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e costruzione delle strade ferrate complementari. (085U3048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-5-1885
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati i seguenti contratti con le modificazioni  contenute
nei relativi atti addizionali: 
 
    1. Il contratto 23 aprile  1884  stipulato  fra  i  Ministri  dei
Lavori  Pubblici,  delle  Finanze  e  di  Agricoltura,  Industria   e
Commercio, nell'interesse dello Stato,  e  il  principe  Marc'Antonio
Borghese, il conte Giulio Belinzaghi, la Banca Generale, la Banca  di
Torino, il Banco di sconto e sete di Torino, la Banca Napoletana e la
Banca Subalpina e di Milano, per la concessione dell'esercizio  delle
strade ferrate  costituenti  la  rete  Mediterranea,  colle  relative
modificazioni in  data  del  31  ottobre  1884  (Allegato  I),  ed  a
condizione che: 
 
    A. - All'articolo 16 del contratto sia sostituito il seguente: 
 
  Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e
delle merci a grande e  a  piccola  velocita'  sono  contenute  negli
allegati D ed E. 
 
  Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per
legge, e quelle dell'allegato E se non per decreto Reale. 
 
  Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite
negli  allegati  D  ed  E,  quanto  delle  condizioni  generali   dei
trasporti, dovra' essere autorizzata  dal  Governo  e  notificata  in
tempo debito al pubblico. 
 
  Sulla base delle tariffe di cui agli allegati D ed E sara'  obbligo
del concessionario, a misura che se ne presenti la  opportunita',  di
sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali
e locali, che meglio valgano a sviluppare il traffico  tanto  interno
quanto internazionale. 
 
  Fino  a  che  le  nuove  tariffe  locali  non  saranno  introdotte,
continueranno ad essere  applicate  quelle  presentemente  in  vigore
sulle singole reti. 
 
  Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo
avra'  sempre  facolta'  di  ordinare  alla  Societa'  di  introdurre
miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o  di  istituirne  dei
nuovi, tanto colle amministrazioni ferroviarie italiane e  straniere,
quanto con Societa' di navigazione. 
 
  Il Governo potra' ordinare alla Societa'  ribassi  di  tariffa  nei
casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato. 
 
  Qualora  lo  Stato  aumentasse  le  vigenti  imposte  speciali  sui
trasporti per  ferrovia  o  ne  aggiungesse  di  nuove,  in  modo  da
oltrepassare la  gravezza  di  quelle  vigenti,  la  Societa'  verra'
compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato. 
 
  Nel caso  opposto  di  diminuzione  o  soppressione  delle  vigenti
imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo  Stato  verra'  dalla
Societa' compensato del vantaggio che a questa  fosse  effettivamente
derivato. 
 
    B. - Agli  articoli  21,  39,  44,  83,  84,  85,  103,  106  del
capitolato siano sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 21. Per le provviste  del  materiale  fisso  e  mobile  dovra'
preferirsi, a parita' di condizioni, l'industria nazionale. 
 
  Le condizioni s'intendono  pari  quando  il  prezzo  del  materiale
nazionale non eccede l'offerta dell'industria  estera  aumentata  del
cinque per cento dell'offerta stessa e delle spese  di  dogana  e  di
trasporto al luogo di consegna. 
 
  Il Governo, quando gli sia dimostrato che il prezzo  del  materiale
nazionale, in  seguito  a  regolare  licitazione,  superi  il  limite
sovraindicato, autorizzera', nelle forme che saranno determinate  dal
regolamento, la fornitura all'estero. 
 
  Nessun contratto stipulato dal concessionario,  per  provviste  del
predetto materiale all'estero, sara' valido  per  gli  effetti  della
imputazione del pagamento sui fondi di riserva, sulla Cassa  per  gli
aumenti patrimoniali e sui  fondi  delle  nuove  costruzioni,  se  il
Governo  non  avra'  constatato  lo  adempimento   delle   condizioni
prescritte nel presente articolo. 
 
  Art. 39. Il concessionario potra' proporre l'esperimento di  quelle
modificazioni di tariffe e condizioni di trasporto che riterra'  piu'
convenienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni  e  la  data
dell'attuazione loro dovranno ottenere l'approvazione del Governo. 
 
  Il concessionario potra' inoltre proporre  l'esperimento  di  nuove
tariffe  locali,   di   ritorno,   di   transito,   di   concorrenza.
L'istituzione di queste nuove tariffe e la data della loro attuazione
dovranno ottenere l'approvazione del Governo. 
 
  Gli esperimenti di cui sopra non daranno diritto ad alcuno speciale
compenso al concessionario; dovranno durare almeno un  anno,  decorso
il quale potranno essere ristabilite le  tariffe  precedentemente  in
vigore, purche' il concessionario ne dia preavviso  di  due  mesi  al
Governo ed al pubblico. 
 
  Tutte le modificazioni di tariffe e tutte le nuove tariffe divenute
definitive non potranno essere variate o soppresse senza il  consenso
del Governo. 
 
  Il concessionario potra' infine, dandone preavviso  all'Ispettorato
governativo,  organizzare  corse  di  piacere  a  prezzo  ridotto  ed
accordare facilitazioni pei treni ordinari  in  occasione  di  feste,
fiere e mercati. 
 
  Art. 44. E' in facolta' del Governo di modificare  al  disotto  dei
limiti massimi stabiliti le  tariffe  dei  trasporti,  tanto  per  il
servizio interno e cumulativo, quanto  per  agevolare  l'esportazione
dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali. 
 
  Qualora  il  Governo,  valendosi   di   questa   facolta',   ordini
l'applicazione  di  tariffe  di  trasporto  inferiori  alle   tariffe
contrattuali e  concordate,  il  concessionario  sara'  obbligato  ad
attuarle nel termine che gli sara' prefisso. 
 
  La sistemazione dei conti tra il Governo ed il concessionario sara'
regolata nel modo seguente: 
 
  Si terra' conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove  tariffe
ribassate e di quelli che  per  gli  stessi  trasporti  si  sarebbero
ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza  o
il maggior prodotto che si sarebbe  ottenuto  applicando  le  tariffe
anzidette, sara' dal Governo accreditato al  concessionario,  e,  per
gli effetti della compartecipazione, di  cui  agli  articoli  22  del
contratto e  73  del  capitolato,  sara'  computato  in  aggiunta  ai
prodotti lordi ottenuti nell'anno. 
 
  Ove con questi prodotti,  aumentati  delle  somme  accreditate  dal
Governo al concessionario, a senso del  Capoverso  precedente,  siasi
ottenuto un prodotto superiore  all'accumulazione  del  prodotto  del
primo anno di esercizio coi suoi  incrementi  naturali,  valutati  in
ragione del 3 1/2 per 100 all'anno, si determinera', d'accordo fra il
Governo e il concessionario, o per mezzo del  Collegio  arbitrale  di
cui all'art. 106, qual  parte  dell'eccedenza  siasi  conseguita  per
effetto  dei  ribassi  di  tariffa  ordinati  dal  Governo  e   quale
proporzionata  diminuzione  debba  farsi  per  tale  eccedenza   alle
percentuali dovute al concessionario. 
 
  Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo
ed  il  concessionario  non  dara'  luogo  a  compensi  a  favore  di
quest'ultimo. 
 
  Se poi, attuate le  tariffe  come  sopra  concordate,  il  Governo,
prevalendosi  della  facolta'  di  cui  nel  primo  comma,  ordinasse
l'applicazione di ulteriori ribassi  di  tariffa,  il  confronto  per
determinare il compenso dovuto al concessionario  si  fara'  in  base
alla tariffa concordata. 
 
  Art. 83. Quando  si  affidi  la  costruzione  a  prezzo  fatto,  il
concessionario potra' dare in sub-accollo i lavori per pubblica asta,
per licitazione privata o  a  trattative  private.  Esso  giudichera'
dell'ammissione dei concorrenti all'appalto in base  ai  loro  titoli
d'idoneita', esperienza e moralita'. 
 
  Quando si affidi la costruzione a rimborso di spesa  saranno,  pei'
relativi contratti, osservate le norme stabilite negli articoli 11  e
16 della legge che approvati, il presente capitolato. 
 
  Art. 84. Il  concessionario  potra'  sempre  proporre  varianti  ai
progetti  gia'  approva   le   quali   dovranno   essere   sottoposte
all'approvazione del Governo, importino  esse  o  no  variazioni  nei
lavori a prezzo fatto. Questo avra' anche la facolta'  di  modificare
di propria iniziativa i progetti gia' approvati. In entrambi  i  casi
saranno concordate fra Governo  e  concessionario  le  variazioni  da
portarsi al prezzo dell'accollo. 
 
  Nulla e' derogato al disposto degli articoli 343, 344  della  legge
20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. 
 
  Art.  85.  Quando  i  lavori  siano  concessi  a  prezzo  fatto,  i
certificati  di  pagamento  dell'opera  appaltata  saranno  compilati
mensilmente dall'ingegnere direttore dei lavori, e dal concessionario
trasmessi in doppio all'ispettorato governativo, il  quale,  ove  non
abbia eccezioni, li rimettera' poi relativo  pagamento  al  Ministero
dei Lavori Pubblici, dandone avviso al concessionario. 
 
  Nel caso invece in cui dall'ispettorato governativo si proponessero
modificazioni o rettifiche, i certificati saranno da esso  restituiti
al concessionario con le sue osservazioni. 
 
  Art. 103. Il Governo consegnera' l'elenco di tutto il personale  in
attivita' di servizio presso le cessanti Amministrazioni  ferroviarie
e negli opifici ceduti, in esercizio il giorno del cominciamento  del
contratto, colla  indicazione  del  grado,  dell'anzianita'  e  degli
stipendi. 
 
  Il concessionario accettera' in servizio il personale,  che  verra'
dalla Commissione di ripartizione, di cui all'art. 8  del  contratto,
assegnato alla sua rete, e ne regolera' la qualifica e  lo  stipendio
in  base  alle  classificazioni  d'organico,  che  saranno  da   esso
stabilite, avuto riguardo alla natura ed  importanza  delle  funzioni
esercitate e, a parita' di merito,  all'anzianita'  che  ciascuno  ha
nell'ultimo suo grado. 
 
  Se i nuovi ordinamenti portassero per alcuno  degli  impiegati  una
riduzione di stipendio, sara'  conservata  agli  impiegati  medesimi,
oltre  il  nuovo  stipendio,  la  differenza  a  titolo  di   assegno
personale,  che  rimarra'  sottoposto  alla  ritenuta  per  la  Cassa
pensioni. 
 
  Il primo ruolo organico, applicato al personale esistente,  dovra',
prima della sua attuazione, essere comunicato al  Governo,  il  quale
dovra' constatare se il ruolo medesimo e'  compilato  in  conformita'
alle prescrizioni del presente capitolato. 
 
  Il concessionario, con un regolamento che sara',  prima  della  sua
attuazione, comunicato al Governo, il quale dovra' constatare  se  in
esso sieno rispettati i patti del presente  capitolato,  determinera'
le norme per l'avanzamento, le sospensioni e le dispense dal servizio
degli impiegati. 
 
  Art. 106. Le controversie  che  insorgessero  fra  le  Stato  e  il
concessionario per l'interpretazione e l'esecuzione del  contratto  e
del presente capitolato e dei relativi allegati saranno  deferite  al
giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri. 
 
  Gli arbitri pronunzieranno secondo le  regole  di  diritto,  ma  le
parti potranno d'accordo autorizzarli a pronunziare  come  amichevoli
compositori. 
 
  I ricorsi in Appello e in Cassazione, nonche' quelli di rivocazione
e  nullita'  contro   le   sentenze   arbitrali,   saranno   deferiti
rispettivamente ai Tribunali, alla Corte d'Appello e  alla  Corte  di
Cassazione di Roma. 
 
  Il Governo ed il concessionario nomineranno due  arbitri  effettivi
ed uno supplente per ciascuno. 
 
  I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed un  supplente;  qualora
non si trovassero d'accordo nella nomina, la Corte di  Cassazione  di
Roma, a sezioni riunite, nominera' il quinto arbitro effettivo ed  un
supplente, scegliendoli fra i consiglieri di  cassazione.  Il  quinto
arbitro avra' la presidenza del collegio arbitrale. 
 
  Gli arbitri dureranno in  funzione  tre  anni,  e  potranno  essere
riconfermati. 
 
  Pero' conserveranno la giurisdizione per le controversie loro  gia'
deferite, a condizione che vengano decise non oltre 180 giorni  dallo
spirare del triennio. 
 
  La nomina degli arbitri, che per  qualunque  causa  mancassero  per
completare il Collegio arbitrale, spettera' alle stesse parti o  alla
Corte di Cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi. 
 
  Il Collegio arbitrale avra' sede in Roma. 
 
  Le controversie saranno portate alla cognizione degli  arbitri  con
domanda  di  una  delle  parti  da   notificarsi   contemporaneamente
all'altra. 
 
  Allo stesso Collegio degli arbitri si ricorrera' in  tutti  i  casi
previsti dall'articolo 473 del Codice di procedura civile. 
 
  In tutto quanto non sia derogato  col  presente  articolo,  saranno
applicabili le  disposizioni  del  Codice  di  procedura  civile  sul
compromesso. 
 
  E che nell'allegato A alla dizione: 
 
  Linea Cuneo-Nizza, 
 
  Sia sostituita la seguente: 
 
  Linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 
 
    C. - Agli articoli 2, 7, 10, 25, 55, 58, 63, 68, 69, 92, 95,  98,
109, 146 dell'allegato D siano sostituiti i seguenti: 
 
  Art.  2.  Obblighi  dell'Amministrazione.  -  L'Amministrazione  e'
obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed in base alle tariffe  e
condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono
richiesti, sempreche': vi possa provvedere cei  mezzi  corrispondenti
ai  bisogni  ordinariamente  prevedibili;  non   ostino   impedimenti
straordinari o di forza maggiore. 
 
  L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento
di questi suoi obblighi. 
 
  Art. 7. Orari di servizio - Avvisi - L'orario per la  distribuzione
dei biglietti, per la spedizione e riconsegna dei bagagli e dei  cani
e' regolato su quello dei convogli. L'orario per il ricevimento e per
la riconsegna delle spedizioni a grande  o  a  piccola  velocita'  e'
regolato per ciascuna stazione secondo la sua  importanza,  la  quale
sara' determinata con l'approvazione del Governo. 
 
  Nei giorni festivi riconosciuti  dallo  Stato,  giusta  il  decreto
Reale n. 5342 del 17 ottobre 1869 e la legge n. 1968 (Serie  2ª)  del
28 giugno 1874,  gli  uffici  delle  merci  a  piccola  velocita'  si
chiudono a mezzogiorno. 
 
  L'Amministrazione e' in obbligo  di  pubblicare  e  tenere  esposti
nelle stazioni gli orarii, le tariffe, i manifesti  e  i  regolamenti
che interessano il pubblico. 
 
  Art. 10. Sopratasse in caso di abusi - Ogni sotterfugio tendente  a
defraudare l'Amministrazione di quanto le e' dovuto;  ogni  tentativo
di viaggiare senza pagamento di  tutto  o  di  parte  del  prezzo  di
trasporto; ogni falsa dichiarazione di  qualita',  quantita'  o  peso
delle merci o del bestiame, ovvero del valore quanto al numerario, ai
titoli pubblici ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente ad  ottenere
una indebita applicazione di tariffa speciale  o  ridotta;  ogni  non
dichiarata  agglomerazione  in  uno  stesso  collo  od  in  una  sola
spedizione di cose appartenenti a classi diverse;  ogni  riunione  in
una stessa spedizione di cose dirette a persone diverse, da' facolta'
all'Amministrazione di esigere di pieno  diritto,  oltre  all'importo
dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che  si
fosse tentato di non pagare, a meno che si tratti di casi  pei  quali
siano  stabilite  maggiori  o  minori  sopratasse,   e   cio'   senza
pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore. 
 
  Art. 25. Biglietti di andata-ritorno - Fra stazioni da determinarsi
di volta in volta, l'Amministrazione dovra'  instituire,  almeno  nel
raggio di centocinquanta chilometri, biglietti valevoli per corse  di
andata-ritorno. 
 
  La riduzione per i biglietti di andata-ritorno sara' dal 20 fino al
35 per cento  sui  prezzi  fissati  dall'art.  13,  a  seconda  delle
distanze e della maggiore o minore validita'. 
 
  Qualora  tali  biglietti  valessero  promiscuamente  per   convogli
diretti ed omnibus, il loro prezzo sara' stabilito sopra quello medio
di dette categorie di convogli. 
 
  Quando per istraordinaria affluenza, occasionata da  feste,  fiere,
mercati, ecc., non  vi  siano  posti  disponibili  della  classe  del
biglietto e non  vi  sia  modo  o  tempo  di  aggiungere  vetture,  i
viaggiatori con biglietto di andata-ritorno devono prender  posto  in
classe inferiore senza diritto a rimborso alcuno. 
 
  E' proibita la cessione in qualsiasi modo del biglietto  che  serve
pel ritorno; il trasferimento del medesimo ne produce la  nullita'  e
da' luogo all'applicazione delle pene  stabilite  dalle  disposizioni
vigenti a tale riguardo. 
 
  L'Amministrazione   notifichera'   le    norme    riguardanti    la
distribuzione, la durata della validita' di tali biglietti e tutte le
altre condizioni e discipline alle quali ne sara' vincolato l'uso; il
semplice acquisto di tali biglietti  importa  la  piena  accettazione
delle condizioni e discipline relative. 
 
  I  biglietti  di  andata-ritorno  fra  determinate  localita'  sono
revocabili, coll'autorizzazione  del  Governo,  quando  si  verifichi
diminuzione di prodotto netto. 
 
  Art. 55. Basi delle tariffe  generali.  -  Le  basi  delle  tariffe
generali pel trasporto  a  grande  velocita'  delle  merci,  bozzoli,
numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e le condizioni relative
sono le seguenti: 
 
Messaggerie e merci, oggetti d'arte(*) e di  collezione,  merletti  e
                               pizzi. 
 
    
  ===================================================================
    
  Lire 0,40 per tonnellata e per chilometro. 
 
  Il prezzo minimo per ogni spedizione e' di lire 0,60. 
    
  ===================================================================
    
 
  Condizioni.  -  a)  I  pacchi  contenenti  seterie  debbono  essere
ricoperti di tela cerata, legati  con  una  cordicella  e  suggellati
convenientemente; ogni pacco deve essere inoltre  collocato  fra  due
assicelle della stessa sua dimensione,  legate  con  una  corda  piu'
grossa,  le  cui  estremita'  debbono  essere  fermate  con  suggello
all'esterno di una delle assicelle.  Per  le  casse  e'  obbligatoria
l'ammagliatura con corda; inoltre sulle  connessioni  delle  casse  e
alla distanza di dieci centimetri l'uno  dall'altro,  debbono  essere
apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca; 
 
    b) Per la seta nera in cordoni sono  da  osservarsi  le  speciali
condizioni contenute nelle tariffe e condizioni  di  trasporto  delle
merci infiammabili ed esplodenti; 
 
    c) Gli oggetti d'arte debbono essere collocati in casse o gabbie,
in modo da impedire  ogni  scuotimento  interno.  Per  le  spedizioni
all'estero sono da osservarsi inoltre le  disposizioni  speciali  del
Governo; 
 
    d) I merletti ed i pizzi si ammettono al  trasporto  soltanto  in
casse od involti in tela greggia o cerata;  ogni  collo  deve  essere
ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle  connessioni  alla
distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro; 
 
    e) La corda o lo spago che serve ad avvolgere le balle, i  pacchi
o le casse deve essere di un solo pezzo, ossia senza  aggiuntature  e
di grossezza proporzionata al peso dei colli. 
 
  Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete. 
 
          --------------- 
 
          (*) Si considerano oggetti d'arte le pitture,  le  sculture
in generale, i mosaici, le statue, i bronzi artistici e simili. - Pei
mosaici montati in oro ed  in  argento  si  applica  la  tariffa  del
numerario e degli oggetti preziosi. 
 
                               Bozzoli 
 
    
  ===================================================================
Lire 0,50 per tonnellata e per chilometro, col  diritto  fisso  per
carico, scarico e spesa di stazione di lire 2 per tonnellata.
    
 
  Se  il  trasporto   deve   percorrere   linee   di   tre   o   piu'
Amministrazioni,  oltre  al  diritto   fisso,   si   applica   quello
supplementare  di  lire  0,30   per   tonnellata   e   per   ciascuna
Amministrazione intermedia. 
 
  Il prezzo minimo di ogni spedizione e' di lire 0,60. 
 
  Avvertenza. - Ai bozzoli lavati e spogli  della  seta,  ai  bozzoli
doppi o doppioni di scarto e a quelli sfarfallati in balle  compresse
in ragione di 150 chilogrammi per metro cubo, si applica  la  tariffa
generale stabilita per le messaggerie e per le merci. 
    
  ===================================================================
    
 
            Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi. 
 
    
  ===================================================================
    
  Lire 0,0015 per chilometro e per 500 lire indivisibili. 
 
  Il prezzo minimo per ogni spedizione e' di lire 0,60. 
 
  Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti  preziosi  eccede
tre chilogrammi per ogni  cinquecento  lire  indivisibili  di  valore
dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, e' dovuto,  per  la  eccedenza,
quello sul peso in base alla tariffa generale per  le  messaggerie  e
merci. 
 
  Avvertenze. - a) Sono soggetti a questa tariffa l'oro, l'argento in
verghe,  coniati  od  altrimenti  lavorati  -  il  placcato  d'oro  e
d'argento - il platino, i gioielli, le perle e le pietre preziose - i
coralli lavorati - la lava, i mosaici e gli orologi da tasca  montati
in oro od argento - i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta
bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i  francobolli  ed
altre simili carte-valori. 
 
    b) Il numerario, le  carte-valori  e  gli  oggetti  preziosi  non
possono essere consegnati colla denominazione di merci. 
    
  ===================================================================
    
 
    Condizioni. - a) Il numerario,  le  carte-valori  e  gli  oggetti
preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi,  scatole,
pacchi, pieghi, casse o barili; 
 
    b) I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente  ed  in
perfetta condizione, vale a dire ne'  sdruciti,  ne'  rattoppati.  La
bocca dei sacchi o delle tasche sara' chiusa col  mezzo  di  corda  o
cordicella di un solo pezzo senza aggiuntature, il  nodo  addoppiato,
della quale sia coperto da un suggello a ceralacca  e  le  estremita'
siano sovrapposte e fissate  ad  un  cartellino  con  altro  suggello
uguale. Le due estremita' della  corda  o  cordicella  possono  anche
essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi; 
 
    c)  Le  scatole,  casse  o  barili  devono  essere  inchiodati  o
cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia  di  fessura  o
rottura, ancorche' riparata; 
 
    d) Le scatole o casse devono  essere  fortemente  legate  da  una
corda in un solo pezzo, con suggelli a  ceralacca  alla  distanza  di
dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero  sufficiente
da garantirne la inviolabilita'; 
 
    e) Ai barili dovra' essere applicata  una  cordicella  in  croce,
assicurata alle due estremita' col mezzo di suggelli a ceralacca o di
piombi; 
 
    f) I  pacchi  o  pieghi  contenenti  carte-valori  devono  essere
formati di tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo,  chiusi  con
almeno cinque suggelli. 
 
    Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di  carta  o  di
carta tela, od involti in tela lucida, in tela  cerata  od  in  altra
tela in genere che non presenti ai suggelli a  ceralacca  un'adesione
tale da rendere impossibile  il  rimuoverli  senza  lasciare  traccie
visibili; 
 
    g)   Gli   indirizzi   devono   essere   esclusivamente   scritti
sull'involucro stesso del piego o  del  collo,  ovvero  sulla  parete
della  cassa;  possono  esservi  anche  attaccati   con   cordicella.
Sull'indirizzo dovra' indicarsi il peso ed il valore del collo; 
 
    h) L'impronta dei suggelli  o  dei  piombi  dev'esser  chiara  ed
intelligibile, e la ceralacca di colore uniforme. Nei  suggelli  sono
vietate le impronte generiche o delle monete; 
 
    i) Sulle note di spedizione, da presentarsi a forma dell'articolo
92, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di
ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso suggello od unito il  piombo
apposto alla spedizione; 
 
    l) Le iniziali o la leggenda dei suggelli o  piombi  devono  pure
essere ripetute in iscritto sulla nota di spedizione e  sui  relativi
tagliandi nella colonna marca e numeri. Se  l'impronta  dei  suggelli
non consistesse in parole od iniziali, si accennera', con annotazione
nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello. 
 
  Le preindicate condizioni  e  cautele  potranno  essere  modificate
quando cio' fosse riconosciuto  necessario,  ovvero  fosse  richiesto
dalle Amministrazioni corrispondenti. 
 
  Art. 58. Termini per la resa a destinazione. - I  termini  di  resa
pei trasporti a grande velocita' sono fissati come segue: 
 
    a) Pei trasporti di cui ai paragrafo a) del precedente  articolo,
dall'orario dei convogli coi quali debbono aver corso;  pero'  se  la
spedizione   deve   percorrere    diverse    linee    della    stessa
Amministrazione,  per  le  quali  occorra  trasbordo   di   merci   o
ricomposizione di convogli, ovvero passare o transitare su  linee  di
un'altra,  la  prosecuzione  col  convoglio  coincidente  non   sara'
obbligatoria,  ed  i  termini   di   resa   non   saranno   calcolati
consecutivamente, se  non  quando  fra  il  convoglio  che  porta  la
spedizione e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora
nel primo caso e di due nel secondo; non esistendo tale intervallo, i
termini di resa da ogni punto  di  diramazione  o  di  transito  sono
calcolati come consecutivi soltanto dal convoglio successivo; 
 
    b) Pei trasporti di cui al paragrafo b) del precedente  articolo,
i termini di resa sono invece stabiliti, in 24 ore per ogni  percorso
indivisibile  di  250  chilometri,  decorrende  dallo  spirare  delle
diciotto ore dalla consegna. 
 
  I termini di resa sono sospesi durante il tempo  in  cui  le  merci
rimangono ferme per l'adempimento delle  formalita'  doganali  o  per
altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione. 
 
  Quando i  trasporti  debbono  essere  consegnati  a  domicilio,  ai
termini di resa si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna. 
 
  A quanto e' stabilito nel presente  articolo,  fanno  eccezioni  le
voci bozzoli  vivi  e  foglia  di  gelso,  per  le  quali  rimarranno
inalterate e saranno  estese  all'intiera  rete  le  disposizioni  di
servizio attualmente in uso sulle ferrovie della Alta Italia. 
 
  Art. 63. Basi delle tariffe  generali.  -  Le  basi  delle  tariffe
generali pel trasporto  delle  merci  a  piccola  velocita'  sono  le
seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Bozzoli morti. 
 
    
  ===================================================================
    
  Lire 0,30 per tonnellata e per chilometro. 
 
  Diritto fisso, compreso  il  carico,  lo  scarico  e  la  spesa  di
stazione:  lire  2  per  tonnellata.  Qualora  il  trasporto  dovesse
percorrere le linee di tre o piu' Amministrazioni, oltre  al  diritto
fisso si paghera' quello supplementare di lire  0,30  per  tonnellata
per ciascuna Amministrazione intermedia. 
 
  Il prezzo minimo por ogni spedizione e' di lire 0,45. 
 
  Avvertenza.  -  I  bozzoli  lavati  e  spogli  della  seta,  quelli
sfarfallati e gli altri doppi o doppioni di scarto, cioe'  macchiati,
rugginosi, tarlati od imperfetti nella loro conformazione si  tassano
secondo la classe di tariffa indicata nella nomenclatura delle merci,
salve le opportune cautele per evitare le frodi. 
    
  ===================================================================
    
 
  Art. 68. Recipienti vuoti di ritorno - Ai recipienti vuoti  spediti
a piccola velocita', che nei quattro mesi precedenti abbiano  servito
per trasporti sulla ferrovia a grande  od  a  piccola  velocita',  si
applica,   sotto   l'osservanza   delle   modalita'   da   stabilirsi
dall'Amministrazione, il prezzo  delle  merci  di  sesta  classe  pei
sacchi  vuoti  e  quello  delle  merci  di  quarta  classe,   piccola
velocita',  per  gli  altri  recipienti,  senza  tener  conto   delle
disposizioni degli articoli 67  e  97,  sempreche'  nel  ritorno  sia
tenuta  la  stessa  via  dell'andata  e  la  spedizione  sia  diretta
all'originario mittente dei recipienti pieni. 
 
  I recipienti che possono fruire del prezzo di quarta classe sono: i
barili, le bigoncie, i bigoncioli, le botti, le casse, i  cassoni  da
seta, i caratelli, i mastelli, le navasse, i  tini,  le  tinozze,  le
zangole, i canestri, le ceste, le corbe, i  corbelli,  le  gabbie,  i
panieri, i cestoni ed altri recipienti di vimini,  le  sporte  e  gli
sportoni, gli stagnoni, le damigiane, i bottiglioni ed i  fiaschi  di
vetro impagliati, questi ultimi condizionati in cesti, in gabbie,  in
casse od anche alla rinfusa se a vagone completo. 
 
  I carri privati carichi di botti, barili, o fiaschi vuoti da  vino,
gli uni e gli altri di ritorno nel periodo di quattro mesi, fruiscono
del prezzo di  quarta  classe  e  sono  tassati  cumulativamente  coi
recipienti caricati su di essi. 
 
  I recipienti vuoti  spediti  a  piccola  velocita'  nei  luoghi  di
produzione pel carico di acquavite, alcool, olio,  vino,  mosto,  uva
fresca ed aceto, i cestoni pei  bozzoli,  le  damigiane  per  l'acido
solforico, i fiaschi per il vino e per le acque minerali sono tassati
in base alle tariffe rispettive;  quando  poi  entro  un  mese  sieno
ritornati pieni delle merci soprannominate alla stazione dalla  quale
originariamente partirono, si accorda, ma  in  via  di  rimborso,  la
tassa di favore stabilita pei recipienti vuoti di ritorno. 
 
  Il rimborso sara' fatto deducendone  l'ammontare  dal  costo  della
spedizione in cui i recipienti ritornano pieni. 
 
  Art. 69. Carico e scarico - Le operazioni di carico e scarico delle
merci, a qualunque classe appartengano, sono  di  regola  eseguite  a
cura dell'Amministrazione. 
 
  Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente
deve averle depositate in seguito alle indicazioni del Capostazione e
nel riporle entro i vagoni. Lo scarico consiste nel levare  le  merci
dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua
la consegna ai destinatari. 
 
  Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico  o  lo  scarico,
creda di prescrivere che i carri  o  birocci  privati  coi  quali  si
trasportano o si esportano le merci  dalla  stazione  sieno  condotti
fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo
dai carri e birocci ai vagoni 
 
  o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla  miglior
disposizione delle merci sui carri o sui  birocci  privati  incombono
sempre al destinatario. 
 
  E' riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il
carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a  cura  e  spese
dei mittenti e destinatari; in tali casi,  come  in  quelli  previsti
dall'avvertenza c) dell'articolo 63, il diritto fisso stabilito dalla
tariffa si considerera' ridotto di centesimi cinquanta per tonnellata
e per ogni operazione di carico o di scarico. 
 
  L'obbligo dell'Amministrazione e' soddisfatto  allorche'  i  vagoni
sono collocati in luogo in cui si possa accedere, ed il carico  o  lo
scarico si possa compiere. 
 
  Il carico e lo scarico delle merci a cura e spese  dei  mittenti  e
destinatari sono regolati dalle seguenti norme: 
 
    a) In partenza: i vagoni  devono  essere  completamente  caricati
nelle ventiquattr'ore dalla loro consegna; 
 
    b) In arrivo: i vagoni devono essere completamente scaricati  nel
termine fissato pel ritiro delle merci; (117); 
 
    c) Quando il mittente o il destinatario  non  provveda  in  tempo
utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione  ha
diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti, mettendo  a
carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0 50 per ogni
tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre  i  diritti
di deposito (117); 
 
    d) Tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi  a
tutte quelle norme e cautele che saranno stabilite  dal  Capostazione
nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale. 
 
  L'effettuazione  del  carico  o  scarico  a   cura   dei   mittenti
destinatari deve risultare dalla lettera di porto. 
 
  Art. 92. Richiesta di spedizione - Per  ottenere  il  trasporto  di
merci e di altre cose (esclusi i bagagli ed i cani  accompagnati  dal
viaggiatore) (46) e' necessaria una richiesta in iscritto, ossia  una
nota di spedizione (*) per la grande velocita',  ed  una  lettera  di
porto (*) per la piccola velocita', perfettamente conforme ai modelli
approvati dall'Amministrazione (**). 
 
  La richiesta di  spedizione  deve  essere  presentata  in  semplice
esemplare, allorche' si tratta di trasporti sopra una sola rete e  in
tanti  esemplari  quante  sono  le  Amministrazioni  interessate   al
trasporto, se questo ha luogo in servizio cumulativo. 
 
  Per le spedizioni di numerario e d'altri oggetti  menzionati  nella
relativa tariffa generale devesi rimettere un esemplare in piu',  per
essere trattenuto dalla stazione di partenza. 
 
  La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni: 
 
    a) Il nome della stazione di partenza e di arrivo; 
 
    Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla
stazione  speditrice,  ovvero  si  trovasse  oltre  le  ferrovie,  il
mittente deve designare il mezzo od il  modo  col  quale  intende  di
eseguire o disporre l'inoltro  della  spedizione  (125).  Altrettanto
deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione  o  fermata
non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a
piccola velocita' si dovesse inoltrare d'ufficio a stazione abilitata
soltanto a trasporti a grande velocita'. 
 
    b)  Il  nome,  cognome  ed  indirizzo  dello  speditore   e   del
destinatario; 
 
    c) La descrizione della spedizione, cioe': 
 
  Se trattasi di merci, la qualita' dell'imballaggio, il genere o  la
natura ed il relativo peso (113); il numero dei colli, le  marche  ed
il numero da cui sono controdistinti e, quando ne  sia  il  caso,  le
dimensioni ed il volume dei medesimi. 
 
  Se trattasi  di  numerario  e  d'altri  oggetti  contemplati  nella
tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in  tutte
lettere del relativo valore, oltre alle altre  indicazioni  richieste
per le merci. 
 
  Se trattasi  di  veicoli,  il  numero  e  la  qualita'  secondo  la
nomenclatura esposta all'articolo 72. 
 
  Se trattasi di feretri,  le  indicazioni  contenute  nella  tabella
esposta all'articolo 78. 
 
  Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la  classe
cui appartengono secondo la nomenclatura stabilita (79). 
 
    d) Se il trasporto  debba  aver  luogo  in  porto  affrancato  od
assegnato, salvo le eccezioni stabilite (5); 
 
    e) La menzione: In stazione, quando non vuolsi che la  merce  sia
trasportata a domicilio nelle localita' dove esiste un  tal  servizio
(120); 
 
    f) La domanda delle tariffe speciali (108); 
 
    g) La dichiarazione del valore, pel caso di assicurazione (104); 
 
    h) La indicazione specifica dei documenti doganali, di polizia  o
di altro genere che dovessero scortare le spedizioni (8); 
 
    i) Le spese anticipate, distinte come  all'articolo  121,  e  gli
assegni a carico della spedizione (122); 
 
    l) Il luogo di spedizione, il giorno della consegna  e  la  firma
dello speditore o di chi per esso. 
 
  Per le merci infiammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato
se trovansi internamente  condizionate  a  senso  delle  prescrizioni
vigenti (102). 
 
  Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della
richiesta di spedizione intitolato: Bollettino di consegna. 
 
  E' in facolta' dello speditore d'indicare la via che intende di far
seguire   alla   spedizione;   in   difetto   di   tale   indicazione
l'Amministrazione deve scegliere quella che  in  ragione  del  prezzo
risulta piu' vantaggiosa allo speditore. 
 
          --------------- 
 
          (*) Le locuzioni nota di  spedizione  e  lettera  di  porto
sostituiscono quella di  lettera  di  vettura  usata  nel  Codice  di
commercio. 
 
          (**)   Questi   modelli   variano   di    colore    secondo
l'Amministrazione cui appartiene la stazione speditrice. 
 
  Art. 95. Accettazione delle merci. - Le merci che, secondo gli  usi
commerciali, soglionsi trasportare in recipienti  od  in  altro  modo
imballate  e  quelle  altre  per   le   quali   l'imballaggio   fosse
tassativamente  prescritto   dall'Amministrazione,   debbono   essere
condizionate in modo da permetterne il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico senza pericolo di danni e di avarie. 
 
  L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle  merci
non convenientemente imballate, come pure di quelle presentate  senza
imballaggio, allorche' gli agenti  della  stazione  giudicassero  che
debbano averlo,  e  cosi'  le  merci  che  presentassero  traccie  di
deterioramento  o  di  avarie,  salvo  che   lo   speditore   esoneri
l'Amministrazione  da   responsabilita'   rilasciando   all'uopo   la
dichiarazione di garanzia, in conformita' del modello esistente sulla
richiesta di spedizione. 
 
  I liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per  qualsiasi
altro motivo possono arrecar  danno  alle  altre,  non  si  accettano
nemmeno con la dichiarazione di garanzia. 
 
  Le merci che si consegnano alla  rinfusa,  come  argilla,  asfalto,
calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie,  ghiaia,  gusci  di
noci, letame, sabbia, terra  e  simili  che  possono  mescolarsi  con
altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le  spedizioni  ed  i
complementi di partite delle merci di  cui  sopra  non  occupanti  un
vagone devono essere consegnate in sacchi,  cesti,  barili  od  altri
recipienti; diversamente si tassano a forma dell'articolo 67. 
 
  Per le merci pericolose sono da osservarsi le  speciali  condizioni
prescritte (102). 
 
  Di regola i colli di merci da trasportarsi, tanto a grande quanto a
piccola velocita', ad esclusione delle  partite  a  vagone  completo,
debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e  della
stazione a cui sono diretti, oltre le marche ed  i  numeri  riportati
sulla richiesta di spedizione. 
 
  Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione  al
trasporto, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione
o per altri motivi non sia necessario seguire un ordine diverso o non
siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore. 
 
  Art. 98. Merci richiedenti cure particolari nel trasporto - Per  le
merci richiedenti cure particolari nel trasporto, come, per  esempio,
quelle  infiammabili  od  esplodenti,  acidi  minerali,  liquidi   in
recipienti di  vetro  non  incassati,  ecc.,  l'Amministrazione,  col
consenso del Governo, potra' aumentare le tasse del  50%,  salvo  che
sia stato provveduto nelle singole tariffe. 
 
  L'Amministrazione indichera' al pubblico, mediante avvisi, le merci
cui e' applicabile siffatta disposizione. 
 
  Art. 109. Modificazioni al contratto di trasporto -  I  cambiamenti
di destinazione, di  destinatario,  di  velocita'  o  di  quant'altro
riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati  dalle
seguenti norme: 
 
    a) Il diritto di disporre delle  cose  consegnate  pel  trasporto
appartiene al solo speditore o giratario, escluso chiunque altro; 
 
    b) Il mittente od il giratario non puo' dare le  disposizioni  di
che  sopra,  senza  presentare  la  ricevuta  rilasciatagli,   quando
trattasi: 
 
    1. Del ritorno della spedizione; 
 
    2. Del cambiamento di destinazione o di destinatario; 
 
    3. Della sospensione di consegna al destinatario per oltre  dieci
giorni dall'arrivo della spedizione. 
 
    In  tutti  questi  casi  si  fara'  annotazione  sulla   ricevuta
dell'ordinata modificazione. 
 
    Pel ritiro della spedizione in partenza si  applica  il  disposto
dell'articolo 96. 
 
    c) In difetto della presentazione della ricevuta  per  asseritone
smarrimento o distruzione, lo speditore,  od  il  giratario,  non  e'
ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b)
se non verso idonea cauzione per tutto il termine della  prescrizione
(146); 
 
    d) Il cambio di velocita' puo' farsi soltanto nel caso in cui  un
trasporto a piccola si voglia far eseguire a grande velocita'; 
 
    e) Le domande di modificazioni al contratto devono  essere  fatte
in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e  sul  modello
stabilito;  lo  speditore  assume  la  responsabilita'  di  tutte  le
conseguenze dei cambiamenti; 
 
    f) L'Amministrazione dara' corso ai cambiamenti  e  modificazioni
in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia
conciliabile l'esecuzione colla regolarita' del servizio ordinario; 
 
    g) gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono
dati per mezzo della stazione di partenza; 
 
    h) per ogni ordine il mittente o  il  giratario  deve  pagare  la
tassa di lira una, piu' l'eventuale maggior prezzo di trasporto e  le
altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine; 
 
    i) il diritto del mittente, ancorche' detentore della ricevuta di
spedizione, cessa per passare al destinatario,  dal  momento  in  cui
questi svincolando la spedizione, abbia  ritirato  il  bollettino  di
consegna (110). 
 
  Art. 146. Termine e  decorrenza  della  prescrizione  -  Le  azioni
contro l'Amministrazione derivanti  dal  contratto  di  trasporto  si
prescrivono col decorso: 
 
    a) di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa; 
 
    b) di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo. 
 
  Il termine per la prescrizione in caso di  perdita  totale  decorre
dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero  dovuto  giungere
alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria  o  di
ritardo, dal giorno della riconsegna. 
 
  Interrompera' il corso della  prescrizione  la  prima  domanda  che
l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale  al
Capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce.  Il  Capo
stazione apporra' il visto ad  uno  dei  due  originali,  che  verra'
restituito all'interessato, in prova della esibizione della domanda. 
 
  Si prescrivono del pari entro il termine di un anno decorribile dal
giorno dell'effettiva consegna,  le  azioni  del  vettore  contro  lo
speditore. 
 
    D - Nel  Capo:  Nomenclatura  e  classificazione  delle  merci  a
piccola velocita' nelle voci seguenti: 
 
  Bozzoli sfarfallati e bozzoli doppi o doppioni di scarto in balle; 
 
  Bozzoli lavati o spogli della  seta  (gallettame  e  bozzolame)  in
balle; 
 
  Gallettamini ossia ultimi residui dei bozzoli spogliati in balle; 
 
  Lana lavata in balle; 
 
  Lana meccanica, ricavata dagli stracci, in balle; 
 
  Lana sucida in balle; 
 
  la doppia w, sia sostituita  dalla  v  semplice;  e  che  la  voce:
Stracci di ogni specie in balle, dalla 5ª classe sia passata alla 6ª,
serie D. 
 
  Alla nota apposta alla voce Seta greggia e manifatturata  categoria
7, sia sostituita la seguente; 
 
  I pacchi  contenenti  seterie  debbono  essere  ricoperti  in  tela
cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente; ogni
pacco deve inoltre essere collocato fra due  assicelle  della  stessa
dimensione del pacco e legate con  una  corda  piu'  grossa,  le  cui
estremita' debbono essere fermate con  suggello  all'esterno  di  una
delle assicelle. 
 
  Per le spedizioni in  casse,  e'  obbligatoria  l'ammagliatura  con
corda; inoltre sulle connessioni delle casse a alla  distanza  di  10
centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i
suggelli in ceralacca. L'impronta dei suggelli deve essere  riportata
sulla richiesta di spedizione. 
 
  Per la  seta  nera  in  cordoni  sono  da  osservarsi  le  speciali
condizioni contenute nelle tariffe e condizioni pel  trasporto  delle
merci infiammabili ed esplodenti - 1ª categoria. 
 
    E - All'art. 4 delle Condizioni generali per l'applicazione delle
tariffe speciali dell'allegato E, sia sostituito il seguente: 
 
  Art. 4. Dopo il ricevimento senza riserva da parte del destinatario
non sono ammessi reclami per avarie o  perdite  parziali  delle  cose
trasportate. 
 
    F  -  All'avvertenza  c  della  TARIFFA  SPECIALE  n.  4,  Grande
velocita', sia sostituita la seguente: 
 
  Ai bozzoli sfarfallati, ai  bozzoli  doppi  o  doppioni  di  scarto
nonche' ai bozzoli lavati e spogli della seta, in balle compresse  in
ragione di 150 chilogrammi por metro  cubo,  si  applica  la  tariffa
speciale n. 2 G. V. 
 
    G. - Al n. 3 delle  Concessioni  speciali  dell'appendice  n.  1,
allegato E, sia sostituito il seguente: 
 
    3. Trasporti degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello
Stato. 
 
  Gli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai  quali
e' concesso di poter viaggiare sulle strade ferrate  colla  riduzione
del 50 per cento sul prezzo di tariffa, sono  quelli  dei  Ministeri,
del Consiglio di Stato, della Corte dei  Conti,  del  Gran  Magistero
dell'Ordine Mauriziano, della  Corte  di  cassazione,  della  Procura
generale erariale, dello Archivio di Stato e quelli delle due  Camere
legislative residenti in Roma. 
 
  La riduzione e' pure estesa alle persone di famiglia conviventi  ed
a carico dell'impiegato; alle persone di servizio ed alle nutrici con
bambini lattanti sempreche' viaggino collo stesso  convoglio  in  cui
viaggia l'impiegato o la sua famiglia. 
 
    Al n. 11 sia sostituito il seguente: 
 
  Trasporti dei veterani che si recano a Roma  pel  servizio  d'onore
alla tomba del Re Vittorio Emanuele,  non  che  delle  rappresentanze
elette rispettivamente  dalle  singole  Societa'  dei  reduci  e  dei
superstiti  delle  patrie  battaglie,  che  si   recano   a   Caprera
nell'anniversario della morte del generale Garibaldi. 
 
  Riduzione del 75 per cento  sul  prezzo  dei  biglietti  di  prima,
seconda e terza classe, tanto pel viaggio di andata a Roma o ai porti
d'imbarco, quanto pel viaggio di ritorno. 
 
    E al n. 15 sia sostituito il seguente: 
 
  Trasporti di operai, di braccianti d'ambo i sessi  in  comitive  di
almeno dieci persone. 
 
  Alle comitive di operai e di braccianti di  ambo  i  sessi  che  si
recano a lavorare in una stessa localita' e ne ritornano, partendo da
una stessa stazione e diretti ad una medesima destinazione in  numero
di dieci persone almeno, e' accordato il  trasporto  alla  meta'  del
prezzo di terza classe in treno omnibus. 
 
    2. Il contratto 23 aprile  1884  stipulato  fra  i  Ministri  dei
Lavori  Pubblici,  delle  Finanze  e  di  Agricoltura,  Industria   e
Commercio, nell'interesse dello Stato, e la Societa' italiana per  le
strade ferrate meridionali, per la concessione  dell'esercizio  delle
strade  ferrate  costituenti  la  rete  Adriatica,   colle   relative
modificazioni in data 31 ottobre 1884 (allegato II), ed a  condizione
che: 
 
    H. - All'art. 19 del contratto sia sostituito il seguente: 
 
  Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e
delle merci a grande e  a  piccola  velocita'  sono  contenute  negli
allegati D ed E. 
 
  Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per
legge, e quelle dell'allegato E e non per decreto Reale. 
 
  Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite
negli allegati D ed E, quanto delle condizioni generali dei trasporti
dovra' essere autorizzata dal Governo se notificata in  tempo  debito
al pubblico. 
 
  Sulla base delle tariffe di cui agli allegati D ed E sara'  obbligo
del concessionario, a misura che se ne presenti la  opportunita',  di
sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali
e locali che meglio valgano a sviluppare il  traffico  tanto  interno
quanto internazionale. La  Societa'  resta  frattanto  autorizzata  a
mantenere i vigenti supplementi di prezzo sui tratti acclivi. 
 
  Fino  a  che  le  nuove  tariffe  locali  non  saranno  introdotte,
continueranno ad essere  applicate  quelle  presentemente  in  vigore
sulle singole reti. 
 
  Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo
avra'  sempre  facolta'  di  ordinare  alla  Societa'  di  introdurre
miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o  di  istituirne  dei
nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie italiane e  straniere,
quanto con Societa' di navigazione. 
 
  Il Governo potra' ordinare alla Societa'  ribassi  di  tariffa  nei
casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato. 
 
  Qualora  lo  Stato  aumentasse  le  vigenti  imposte  speciali  sui
trasporti per  ferrovia  o  ne  aggiungesse  di  nuove,  in  modo  da
oltrepassare la  gravezza  di  quelle  vigenti,  la  Societa'  verra'
compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato. 
 
  Nel caso  opposto  di  diminuzione  o  soppressione  delle  vigenti
imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo  Stato  verra'  dalla
Societa' compensato del vantaggio che a questa  fosse  effettivamente
derivato. 
 
    L. -  All'allegato  A  dello  stesso  Contratto  siano  fatte  le
modificazioni ed aggiunte seguenti: 
 
    Alla nota apposta alla linea: 
 
    «Piacenza-Bologna,» 
 
    Sia sostituita la seguente: 
 
    «Costruita la Parma-Spezia, il tratto Piacenza-Parma sara' comune
colla rete Mediterranea.» 
 
    Alla dizione: 
 
    «Portogruaro-Casarsa-Gemona e Treviso-Motta,» 
 
    Sia sostituita la seguente: 
 
    «Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona e Treviso-Motta.» 
 
    Alla dizione: 
 
    «Pescara-Aquila-Terni,» 
 
    Sia sostituita la seguente: 
 
    «Pescara-Castellammare Adriatico-Aquila-Terni.» 
 
    Nelle linee di 3ª categoria alla dizione: 
 
    «Candela-Fiumara d'Atella, Fiumara d'Atella alla Eboli-Potenza,» 
 
    Sia sostituita la seguente: 
 
    «Candela-Ponte Santa Venere-Melfi-Rionero, Potenza.» 
 
    Nelle linee di 4ª categoria si aggiunga la linea: 
 
    «Barletta-Spinazzola.» 
 
    M. - Agli  articoli  21,  39,  44,  83,  84,  85,  103,  106  del
capitolato siano sostituiti i corrispondenti articoli modificati  del
capitolato per la rete Mediterranea: 
 
    E negli allegati D, E ed appendice n.  1  dell'allegato  E  siano
introdotte tutte le modificazioni citate nel precedente paragrafo  1,
relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea. 
 
  «3° Il contratto 12 giugno 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori
Pubblici, delle Finanze e  di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,
nell'interesse dello Stato, ed i signori  Francesco  Lanza  Spinelli,
principe di Scalea, conte Alberto Miglioretti, Nunzio  Consoli-Marano
della ditta Pietro Marano e qual procuratore della Banca di  depositi
e sconti di Catania,  Matteo  Maurogordato  rappresentante  la  ditta
Rodocanacchi, figli e C., comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere  cav.
Giovanni Marsaglia, per la concessione  dell'esercizio  delle  strade
ferrate costituenti la rete Sicula, colle relative  modificazioni  in
data del 31 ottobre 1884 (allegato III); ed a condizione che: 
 
    N. - Agli articoli 3  e  15  del  contratto  siano  sostituiti  i
seguenti: 
 
  «Art. 3. La Societa' prendera' il nome di Societa' Italiana per  le
strade   ferrate    della    Sicilia    e    stabilira'    la    sede
dell'Amministrazione centrale nella citta' che verra' designata nello
statuto sociale. 
 
  Qualora la  sede  dell'Amministrazione  centrale  non  fosse  nella
capitale del Regno, la Societa'  avra'  obbligo  di  istituirvi,  per
tutti  i  suoi  rapporti  col  Governo,  un  ufficio  permanente   di
rappresentanza. 
 
  Qualora pero' la sede della sua Amministrazione centrale non  fosse
in  Palermo,  la  Societa'  dovra'  istituire  in  questa  citta'  la
Direzione generale dell'esercizio, e conservare inoltre la  Direzione
di esercizio esistente in Messina. 
 
  Essa sara' rappresentata per  tutti  i  suoi  rapporti  legali  dal
direttore generale, la cui nomina dovra' essere approvata dal Governo
con decreto Reale. 
 
  In caso di  assenza  od  impedimento  del  direttore  generale,  si
provvedera' alla rappresentanza della Societa',  a  forma  di  quanto
sara' disposto nello statuto sociale. 
 
  Art. 15. Le tariffe e le condizioni  generali  dei  trasporti,  dei
viaggiatori e delle  merci  a  grande  e  a  piccola  velocita'  sono
contenute negli allegati D ed E. 
 
  Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per
legge e quelle dell'allegato E se non per decreto Reale. 
 
  Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite
negli  allegati  D  ed  E,  quanto  delle  condizioni  generali   dei
trasporti, dovra' essere autorizzata  dal  Governo  e  notificata  in
tempo debito al pubblico. 
 
  Sulla base delle tariffe, di  citi  agli  allegati  D  ed  E  sara'
obbligo  del  concessionario,   a   misura   che   se   ne   presenta
l'opportunita', di sottoporre  all'approvazione  del  Governo  quelle
altre tariffe speciali e locali che meglio valgano  a  sviluppare  il
traffico. 
 
  Fino  a  che  le  nuove  tariffe  locali  non  saranno  introdotte,
continueranno ad essere  applicate  quelle  presentemente  in  vigore
sulle singole reti. 
 
  Sulle basi poi delle  tariffe  di  cui  ai  suddetti  allegati,  il
Governo avra' sempre facolta' di ordinare alla Societa' di introdurre
miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o  di  istituirne  dei
nuovi, tanto con Amministrazioni ferroviarie, quanto con Societa'  di
navigazione, specialmente per quanto riguarda il servizio  cumulativo
tra la rete sicula e le reti continentali attraverso  lo  stretto  di
Messina. 
 
  Il Governo potra' ordinare alla Societa'  ribassi  di  tariffa  nei
casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato. 
 
  Qualora  lo  Stato  aumentasse  le  vigenti  imposte  speciali  sui
trasporti per ferrovia,  o  ne  aggiungesse  di  nuove,  in  modo  da
oltrepassare la  gravezza  di  quelle  vigenti,  la  Societa'  verra'
compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato. 
 
  Nel caso  opposto  di  diminuzione  o  soppressione  delle  vigenti
imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo  Stato  verra'  dalla
Societa' compensato del vantaggio che a questa  fosse  effettivamente
derivato. 
 
    O. - Nell'allegato A alla linea: 
 
  «Castelvetrano-Porto Empedocle.» 
 
  Sia sostituita la seguente: 
 
  «Castelvetrano-Porto Empedocle coi suoi prolungamenti per Canicatti
e per Licata.» 
 
    P. - All'articolo 40 del capitolato sia sostituito il seguente: 
 
  E' in facolta' del Governo di  modificare  al  disotto  dei  limiti
massimi stabiliti le tariffe dei trasporti,  tanto  per  il  servizio
interno  e  cumulativo,  quanto  per  agevolare  l'esportazione   dei
prodotti nazionali ed i trasporti internazionali. 
 
  Qualora  il  Governo,  valendosi   di   questa   facolta',   ordini
l'applicazione  di  tariffe  di  trasporto  inferiori  alle   tariffe
contrattuali e  concordate,  il  concessionario  sara'  obbligato  ad
attuarle nel termine che gli  sara'  prefisso.  La  sistemazione  dei
conti fra il Governo ed il concessionario  sara'  regolata  nel  modo
seguente: 
 
  Si terra' conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove  tariffe
ribassate e di quelli che  per  gli  stessi  trasporti  si  sarebbero
ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza  o
il maggior prodotto che si sarebbe  ottenuto  applicando  le  tariffe
anzidette, sara' dal Governo accreditata al  concessionario;  e,  per
gli effetti della compartecipazione  di  cui  agli  articoli  19  del
contratto e  69  del  capitolato,  sara'  computata  in  aggiunta  ai
prodotti lordi ottenuti nell'anno. 
 
  Ove con questi prodotti,  aumentati  delle  somme  accreditate  dal
Governo al concessionario a senso  del  Capoverso  precedente,  siasi
ottenuto un prodotto superiore  all'accumulazione  del  prodotto  del
primo anno di esercizio coi  suoi  incrementi  naturali  valutati  in
ragione del 2 e mezzo per cento all'anno, si determinera',  d'accordo
fra il Governo  ed  il  concessionario,  o  per  mezzo  del  Collegio
arbitrale di  cui  all'art.  100,  qual  parte  dell'eccedenza  siasi
conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo, e
quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale  eccedenza  alle
percentuali dovute al concessionario. 
 
  Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo
ed il  concessionario,  non  dara'  luogo  a  compensi  a  favore  di
quest'ultimo. 
 
  Se poi, attuate le  tariffe  come  sopra  concordate,  il  Governo,
prevalendosi  delle  facolta'  di  cui  nel  primo  comma,  ordinasse
l'applicazione di ulteriori ribassi  di  tariffa,  il  confronto  per
determinare il compenso dovuto al concessionario  si  fara'  in  base
alla tariffa concordata. 
 
  Agli articoli 17, 35, 78, 79, 80,  98,  100  del  capitolato  siano
sostituiti i corrispondenti articoli modificati del capitolato per la
rete Mediterranea. E negli allegati D, E  ed  appendice  n.  1  siano
introdotte tutte le modificazioni citate  nel  precedente  paragrafo,
relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea. 
 
    Q. - Nell'allegato E bis e appendici stano introdotte le seguenti
modificazioni: 
 
    1ª - Gli articoli modificati 2, 7, 10, 25, 55, 58,  63,  68,  69,
92, 95,  98,  109  e  146  dell'allegato  D,  e  l'articolo  4  delle
condizioni  generali  per  l'applicazione  delle   tariffe   speciali
dell'allegato E siano sostituiti agli articoli  corrispondenti  delle
tariffe e condizioni per il servizio interno della Sicilia, contenute
nello stesso allegato E bis e annesse appendici. 
 
    2ª - All'articolo 68 di  questo  allegato  sia  fatta  l'aggiunta
seguente: 
 
    Le disposizioni del presente articolo sono applicate  alle  casse
scomposte e legate a fascio per uso di agrumi e alle botti per l'agro
concentrato. 
 
    3ª Nella nomenclatura e classificazione delle merci. 
 
  Alla voce carrubbe aggiungere nelle colonne delle tariffe  speciali
peso minimo 5, classe 6, serie B». 
 
  Alla voce sommacco il peso minimo sia ridotto a 4 tonnellate.