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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 759

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

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Testo in vigore dal: 11-1-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n.
322;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1985;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 maggio
1981, n. 322, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  - L'utenza del servizio e' concessa dietro il pagamento
di  un  canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a
garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
  L'importo  del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni
singola categoria di utenza di cui all'art. 4, e' cosi' stabilito:
    lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;
    lire  unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria
B;
    lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C.
  Le  suddette  misure  potranno  essere  revisionate con decreto del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con il Ministro del
tesoro.
  L'importo   del   canone   e'  corrisposto  in  unica  soluzione  e
anticipatamente,   mediante  versamento  su  conto  corrente  postale
intestato  alla  sezione tesoreria provinciale dello Stato competente
per  territorio,  con  imputazione all'apposito capo e capitolo dello
stato  di  previsione  delle  entrate  del  bilancio  dello Stato. La
cauzione  e'  costituita  con  le modalita' previste dall'art. 54 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
  Le  modalita'  di  accesso  agli  archivi e i parametri relativi al
numero  dei  caratteri  in  output e dei minuti di collegamento, sono
determinati  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere
revisionati   in   relazione  alla  variazione  accertata  dall'ISTAT
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
  Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto
con  il  Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con
particolari  categorie  di  utenti,  anche  in deroga alle condizioni
stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma".
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322
          (citato  nel  secondo  comma del nuovo art. 11 dello stesso
          D.P.R.), e' il seguente:
            "L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso
          i  motivi  di  interesse  pubblico  e  tenuto  conto  delle
          disponibilita'    di    collegamenti   al   momento   della
          concessione,   nel   seguente   ordine  di  preferenza  per
          categorie:
              categoria  A:  aziende  di  Stato  aventi  autonomia di
          bilancio   e   di   gestione;   amministrazioni  regionali,
          provinciali,  comunali  ed enti parastatali, universita' ed
          istituti pubblici di istruzione e cultura;
              categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e
          rispettivi  consigli  dell'ordine  e collegi; enti pubblici
          non  compresi  in quelli della categoria A e non economici,
          associazioni sindacati, associazioni politiche;
              categoria  C:  altri  ordini  professionali; agenzie di
          notizie  e  societa'  editrici di pubblicazioni giuridiche,
          enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche
          private".
            -  Si  riporta  il testo dei primi tre commi dell'art. 54
          del   R.D.   23   maggio  1924,  n.  827  (Regolamento  per
          l'amministrazione  e la contabilita' generale dello Stato),
          citato  nel  quarto  comma  del nuovo art. 11 del D.P.R. 21
          maggio 1981, n. 322:
            "Secondo  la qualita' e l'importanza dei contratti coloro
          che   contraggono   obbligazioni  verso  lo  Stato  debbono
          prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli
          di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.
            Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
            Sono  ammessi  a  prestare  fideiussione  gli istituti di
          credito  41  diritto  pubblico  e  le  banche  di interesse
          nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio  (capitale versato e riserve) non inferiore a L.
          300.000.000  e le casse di risparmio, i monti di credito su
          pegno  di  prima  categoria  e  banche  popolari  aventi un
          patrimonio non inferiore a lire 100.000.000".