stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-9-1985
al: 31-12-1997
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici 
 
  1. E' istituito  presso  la  Ragioneria  generale  dello  Stato  il
consiglio dei consulenti economici cui e' affidato il compito di: 
    1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese
anche in relazione ai  rapporti  economici  internazionali,  all'uopo
istituendo apposita unita' statistica per  i  necessari  collegamenti
con l'ISTAT; 
    2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati
dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi
economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello
Stato annuale e pluriennale; 
    3) operare stime sulla gestione di  cassa  del  settore  pubblico
allargato, in stretto collegamento  con  la  Direzione  generale  del
tesoro; 
    4) analizzare le risultanze della  gestione  del  bilancio  ed  i
risultati dell'attivita' di  controllo  sulla  finanza  pubblica  per
mettere in particolare evidenza i  costi  sostenuti  ed  i  risultati
conseguiti per ciascun servizio, programma e  progetto  in  relazione
agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. 
  2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere
generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo
delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore
a primo dirigente ed e' coadiuvato da un  ufficio  di  segreteria  al
quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a  primo
dirigente. 
  3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici
sono nominati con decreto del Ministro del tesoro,  su  proposta  del
ragioniere generale dello  Stato,  previo  parere  del  consiglio  di
amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni  e
possono essere confermati. 
  4. Il consiglio dei consulenti economici puo' essere  integrato  da
membri esterni, in numero non superiore al 50 per  cento  di  cui  al
precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia,  i  quali
possono essere nominati per la durata di  un  anno  con  decreto  del
Ministro del tesoro, su designazione del  ragioniere  generale  dello
Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso  da
corrispondere. 
  5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese
per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.