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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal: 25-6-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della  regione siciliana, approvato con decreto
legislativo   15   maggio   1946,  n.  455,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'art. 43 del predetto statuto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e
del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi
centrali  e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione,
nonche'  in  materia  di  assistenza  scolastica ed educativa in ogni
ordine  e  grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono
esercitate  dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in
relazione  all'art.  14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello
statuto della regione siciliana.
  Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente
comma,  le  funzioni  degli  organi centrali e periferici dello Stato
inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31  maggio  1974,  n.  416, nonche', fatta eccezione per i compiti di
carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
  Sono,  altresi',  comprese  le  attribuzioni in materia di edilizia
scolastica   ed   universitaria   e   di  orientamento  scolastico  e
professionale,  comprese  quelle  esercitate  dai  soppressi consorzi
provinciali  per  l'istruzione  tecnica  di  cui alla legge 7 gennaio
1929,  n.  7,  e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti
professionali   di  Stato  esistenti  nel  territorio  della  regione
siciliana.
  Nelle   materie   di  cui  al  presente  decreto  l'amministrazione
regionale  svolge attivita' promozionale all'estero previa intesa con
l'amministrazione statale.