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LEGGE 5 aprile 1985, n. 126

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.

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Testo in vigore dal: 16-4-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attivita'  di  coltivazione dei funghi e' considerata a tutti gli
effetti attivita' imprenditoriale agricola.