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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. 901

Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1985, n. 42 (in G.U. 01/03/1985, n.52).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985 al: 1-3-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di lavori pubblici, permanendo le ragioni che hanno determinato l'adozione delle norme delle quali si prevede un ulteriore periodo di vigenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.
2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e differito al 31 dicembre 1989.
5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 8 primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.