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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1984, n. 859

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 20 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal: 19-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  volte a consentire l'avvio del ripianamento finanziario
delle  gestioni  portuali,  al  fine  di evitare, tra l'altro, che, a
causa  delle  difficolta'  di  cassa degli enti ed aziende portuali e
della  conseguente  impossibilita'  di  erogare  le  retribuzioni  ai
dipendenti  degli enti in questione, i porti nazionali possano essere
interessati  da  agitazioni sindacali che paralizzerebbero i traffici
marittimi nazionali ed internazionali, stabilendo, tuttavia, al tempo
stesso,  alcuni  immediati  correttivi ai meccanismi determinativi di
oneri  per  gli  enti ed aziende portuali, in materia di spesa per il
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di concerto con il Ministro del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((1.  I  tesorieri  degli  enti  portuali e delle aziende dei mezzi
meccanici   e  dei  magazzini  ed  altri  istituti  di  credito  sono
autorizzati  ad  effettuare  in  favore  dei  predetti  enti  e delle
predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di
lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente
o  azienda,  con  decreto  del  Ministro  della marina mercantile, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le organizzazioni
sindacali  di  categoria  e  l'Associazione dei porti italiani, sulla
base  dei  disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983
nonche'  tenuto  conto  della  situazione economica complessiva e del
ruolo dei rispettivi porti.
  2.  Le  anticipazioni  di  cui  al precedente comma, al netto degli
interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi,
da  corrispondere  agli  istituti  tesorieri  e  ad altri istituti di
credito,  sono  ripianate  a carico del bilancio dello Stato mediante
rilascio  ai  predetti  istituti  di titoli di Stato aventi valuta 10
gennaio  1985  e  tasso  di  interesse allineato a quello vigente sul
mercato alla stessa data)).
  3.  A  tal  fine  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere
titoli  di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro
stesso  con  propri  decreti  -  e a versare all'entrata del bilancio
dello  Stato  il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della
relativa  spesa  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
  4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo
nell'anno  1985,  valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24
miliardi  per  interessi  sui  titoli di Stato, e a quello di lire 24
miliardi,  per  ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  ai fini del
bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione
del   Ministero   del   tesoro,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.