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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 858

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 19 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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Testo in vigore dal: 19-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di
personale della Polizia di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((Con  effetto  dal  1 dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal
seguente:
    "I  primi  dirigenti  allorche'  abbiano  compiuto trenta anni di
effettivo  servizio  nei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
Polizia  di  Stato  e  dieci  nella  qualifica  rivestita, incluso il
periodo  trascorso  nella  posizione  di  vice  questore dei ruoli ad
esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
    La  relativa  domanda  deve  essere  prodotta  entro  e non oltre
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato  abbia maturato
entrambi  i requisiti suddetti; se tali requisiti siano gia' maturati
alla  data  di  entrata in vigore della presente norma, il termine di
presentazione decorre da questa ultima data.
    Il  predetto  personale viene collocato a riposo con la qualifica
di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico")).