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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal: 18-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  disposizioni  in
materia di imposta sul valore aggiunto e di  imposte  sul  reddito  e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1984; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le aliquote dell'imposta sul  valore  aggiunto  stabilite  nella
misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura  del
15, del 20 e del 30 per cento sono  unificate  rispettivamente  nella
misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell'articolo 27,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota  del  9
per cento si  ottiene  riducendo  il  corrispettivo,  comprensivo  di
imponibile e di imposta,  dell'8,25  per  cento  o,  in  alternativa,
dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100. 
  2. Le cessioni  e  le  importazioni  di  pane,  altri  prodotti  di
panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui  all'articolo  2,
lettera l), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e quelle di crusche  sono  soggette  alla  imposta  sul
valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 
  3. Le cessioni e le  importazioni  di  periodici,  libri,  edizioni
musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione
e stampa degli stessi  e  le  cessioni  e  importazioni  della  carta
occorrente, nonche' i  canoni  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni
circolari  sono  soggetti  all'imposta  sul   valore   aggiunto   con
l'aliquota del 2 per cento. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17  FEBBRAIO
1985, N.17)). 
  4. L'aliquota e' stabilita nella misura uniforme del 9 per cento: 
    a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica  e  gas
per uso domestico e per uso di imprese estrattive  e  manufatturiere,
comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas  metano
e  gas  petroliferi   liquefatti,   destinati   ad   essere   immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione  per  essere
successivamente erogati; di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4,
I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre  1964,
n. 989, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti  A/l,
A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/1  della  tabella  B  allegata  allo
stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973,  n.  32,  e
successive modificazioni; di carboni fossili, comprese le mattonelle,
gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); di ligniti e  relativi  agglomerati
(v.d. 27.02); di coke e semi-coke di carbon  fossile  e  di  lignite,
agglomerati o non (v.d. 27.04-A e  B);  di  coke  di  petrolio  (v.d.
27.14-B); 
    b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro
manufatti indicati nella sezione XI  della  tariffa  doganale  comune
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  nelle
voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05,  68.13-A  e  13-B  e  70.20-B
della tariffa stessa, nonche' degli altri prodotti di cui alla  legge
12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni. 
  5. L'aliquota e' stabilita nella misura del 18  per  cento  per  le
somministrazioni di  alimenti  e  bevande  in  pubblici  esercizi  di
categoria lusso ((, compresi quelli alberghieri)). 
  6. L'aliquota e' stabilita nella misura del 38  per  cento  per  le
cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.
E' abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1  ottobre
1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  29
novembre 1982, n. 887. 
  7. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, saranno approvate, in sostituzione  di  quelle  allegate  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e  del  9
per cento in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 
  8. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituita con la seguente: 
  "Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento: 
    a)  lavori  in  platino,  esclusi  quelli  per  uso  industriale,
sanitario e di laboratorio;  prodotti  con  parti  o  guarnizioni  di
platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; 
    b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate
in tavole, sacchi, mappette,  croci  o  altri  simili  manufatti,  di
zibellino,  ermellino,  chincilla',   ocelot,   leopardo,   giaguaro,
ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan,  breitschwanz,
martora, lontra sealskin, lontra di  fiume,  volpe  argentata,  volpe
bianca, ghiottone,  scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco,  donnola,  e
relative confezioni; 
    c)  vini   spumanti   a   denominazione   di   origine   la   cui
regolamentazione obbliga  alla  preparazione  mediante  fermentazione
naturale in bottiglia; 
    d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e
c), del decreto del Presidente della Repubblica 15  giugno  1959,  n.
393, con motore di cilindrata superiore  a  2000  centimetri  cubici,
esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e  quelli  con  motore  diesel
fino a  2500  centimetri  cubici  diversi  da  quelli  indicati  alla
successiva lettera e); 
    e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone  e  di  cose
carrozzati a pianale o a cassone con  cabina  profonda  o  a  furgone
anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici; 
    f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a
350 centimetri cubici; 
    g) navi e imbarcazioni da diporto di  stazza  lorda  superiore  a
diciotto tonnellate; 
    h) tappeti e guide  fabbricati  a  mano  originari  dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa". 
  9. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le  parole  "dei
beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella  B,  e  degli
autoveicoli di cui al n. 16), lettera  b),  della  tabella  medesima"
sono sostituite dalle parole "degli autoveicoli di cui  alla  lettera
e) dell'allegata tabella B". 
  10. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci  e  di
scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate  senza
pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al  titolo
II.  Agli  effetti  della  limitazione  contenuta  nel  terzo   comma
dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. 
  I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita
sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi
dell'articolo 39, delle fatture relative  alle  cessioni  effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista
i beni nell'esercizio dell'impresa". 
  11. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul  valore  aggiunto
disposte nei precedenti commi non si applicano  alle  operazioni  nei
confronti dello Stato e degli enti e  istituti  indicati  nell'ultimo
comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia
stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e
24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il  corrispettivo
non sia stato ancora pagato. 
  12. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del  decreto-legge
1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e per  le  operazioni  nei  confronti
dello Stato e degli enti  e  istituti  di  cui  al  precedente  comma
relative ai beni indicati nella tabella B  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituita
dal precedente comma 8, l'imposta sul valore aggiunto si applica  con
l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto  stabilito  nel  precedente
comma, anche se i  relativi  contratti  siano  stati  conclusi  prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,
n. 887. 
  13.  Ai  fini   della   determinazione   delle   diverse   aliquote
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 24 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli  acquisti  e
le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con le  aliquote
allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano  effettuati
con le corrispondenti nuove aliquote stabilite nei precedenti commi.