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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1984, n. 643

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 novembre 1984, n. 800 (in G.U. 04/12/1984, n.333).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1984)
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Testo in vigore dal: 5-10-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  diminuire  l'imposta di
fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'imposta  di  fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte
da L. 63.254 a L. 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
  2.  L'aliquota  agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio
1982,  n.  44,  e successive modificazioni, per la benzina acquistata
dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' ridotta da
L. 43.053 a L. 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
  3.  L'aliquota  agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",
destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 6.325,40
a L. 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente
al  quantitativo  eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina.
  4.   Le   riduzioni   dell'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta di confine disposte dal presente articolo
hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.