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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. 581

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 1984, n. 775 (in G.U. 17/11/1984, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1984)
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Testo in vigore dal: 18-11-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  non  interrompere  la
continuita' dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di
evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i
livelli occupazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  commissario  liquidatore  nominato  ai  sensi della legge 4
dicembre  1956,  n.  1404,  cura  gli  adempimenti  necessari  per la
definizione  dei  rapporti  giuridici  attivi e passivi della cessata
Cassa  per  il  Mezzogiorno  e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al
Ministro  del  tesoro  ed al Ministro per gli interventi straordinari
nel  Mezzogiorno  un  dettagliato  rapporto sullo stato di attuazione
degli  interventi  straordinari,  con particolare riguardo alle opere
pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso
alla  data  del  31  luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai
complessivi   fabbisogni   finanziari,   con  la  precisazione  degli
eventuali   interventi   integrativi   occorrenti  per  garantire  la
funzionalita' delle opere medesime. ((Il rapporto viene trasmesso dal
Ministro   per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  alla
Commissione  parlamentare  per  l'esercizio  dei  poteri di controllo
sulla  programmazione  e sulla attuazione degli interventi ordinari e
straordinari  nel  Mezzogiorno  di cui all'articolo 4 del testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.))
  ((2.  Il  CIPE,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base
del  rapporto  di  cui  al  comma  precedente,  sentito il parere del
Comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni meridionali, approva un
piano  concernente  i  completamenti  ed  i trasferimenti delle opere
della  cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti
tecnico-amministrativi  compresi  i collaudi, i pagamenti finali e il
contenzioso.
  2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:
    a)  delle  opere in corso, al fine di garantirne il completamento
funzionale;
    b)  delle  opere  i cui progetti esecutivi sono stati approvati o
presentati alla data del 31 luglio 1984;
    c)  degli  interventi  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  incentivi  industriali  e  agricoli,  della  definizione
tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri gia' concessi,
nonche'  dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e
di quelli finanziati con prestiti esteri.
  2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:
    a)  i  soggetti  che  provvedono  ai  completamenti ed i soggetti
destinatari  dei  trasferimenti  delle  opere  anche  ai  fini  della
gestione e della manutenzione;
    b)  i  mezzi  finanziari  necessari  per l'attuazione del piano e
degli  altri  interventi  previsti  dalla  legge  di  conversione del
presente  decreto,  a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4
della  legge  1  dicembre  1983, n. 651, e sulle altre disponibilita'
finanziarie;
    c)  le  modalita'  di  esecuzione  sulla  base della legislazione
vigente.
  2-quater.  Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e
dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle
precedenti  lettere,  insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della
legge  1  dicembre  1983,  n. 651, si provvede in conformita' di tale
legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge
di   conversione   e  del  programma  triennale  del  Mezzogiorno  da
approvarsi entro il 31 gennaio 1985.))
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775)).
  4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e
per  provvedere,  anche  a  favore  delle  regioni  meridionali, agli
adempimenti  relativi  a studi, ricerche e indagini occorrenti per la
predisposizione   e   l'aggiornamento  del  programma  triennale,  il
Ministro   per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  puo'
avvalersi,  per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione
commissariale  nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni
di soggetti pubblici e privati.
  5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775)).
  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775)). ((1))
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AGGIORNAMENTO
  La  L.  17 novembre 1984 n. 775 ha disposto (con l'art. 2) che "gli
interventi  e le attivita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge
18  settembre  1984,  n. 581, convertito in legge, con modificazioni,
dal  precedente  articolo  1, sono realizzati in via temporanea da un
commissario  governativo,  sottoposto alle direttive e alla vigilanza
del  Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le
esercita  in  conformita'  dei  poteri  e  delle  attribuzioni di cui
all'articolo  10 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218."